Correzione dell’omissione della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16119 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario, quando la relativa richiesta risulti contenuta nell’atto di parte, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione disciplinato dagli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. La correzione può essere disposta anche su istanza del difensore e comporta l’integrazione del dispositivo con l’aggiunta della previsione della distrazione. Il procedimento di correzione degli errori materiali non configura, di regola, un’ipotesi di soccombenza, attesa la sua natura sostanzialmente amministrativa, con la conseguenza che nulla deve essere statuito sulle spese del relativo giudizio.
Il Fatto
Con ordinanza depositata il 23 novembre 2025, la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste, condannando l’amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente. Il difensore di quest’ultima, dichiaratosi antistatario, aveva tuttavia segnalato che la Corte, nel pronunciare la condanna alle spese, aveva omesso di disporne la distrazione in suo favore, nonostante tale richiesta fosse stata espressamente formulata nel controricorso. Sulla base di tale segnalazione, il difensore ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto l’istanza, rilevando che dall’esame del controricorso emerge in maniera inequivoca la richiesta di distrazione avanzata dal difensore della parte. L’ordinanza impugnata aveva invece omesso ogni statuizione sul punto, limitandosi a condannare il Ministero alle spese in favore della controricorrente, senza disporne la distrazione in favore del difensore antistatario.
Tale omissione è stata qualificata come errore materiale, in quanto consistente in una svista meramente formale nella redazione del provvedimento, emendabile attraverso il procedimento di correzione previsto dal codice di rito. La Corte ha pertanto disposto la correzione dell’ordinanza n. 30774/2025, integrando il dispositivo con l’aggiunta, a pagina 8, delle parole “con distrazione in favore dell’avvocato Cristiano Dalla Torre” dopo la frase recante la liquidazione delle spese.
Quanto al regime delle spese del procedimento di correzione, la Corte ha richiamato il principio per cui tale procedimento, per la sua natura sostanzialmente amministrativa, non configura di regola un’ipotesi di soccombenza, richiamando i precedenti delle Sezioni Unite n. 9438 del 2002 e Sezioni Unite n. 10203 del 2009, nonché le successive pronunce n. 27196 del 2018 e n. 26566 del 2023. Ne consegue che nulla doveva essere statuito sulle spese del giudizio di correzione.
La Corte ha infine disposto la conseguente annotazione sull’originale dell’ordinanza corretta, così definendo il procedimento camerale.
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Nota della Redazione
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