Notifica dell’avviso al domicilio fiscale dichiarato e inammissibilità del motivo nuovo (Cass. civ. Sez. V n. 3473 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’avviso di accertamento eseguita presso il domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è valida, anche quando tale indicazione sia difforme dalle risultanze anagrafiche e il perfezionamento avvenga per compita giacenza. L’Amministrazione finanziaria non è onerata di verificare, prima della notifica, l’attualità e l’esattezza del domicilio dichiarato. Il motivo di ricorso per cassazione che introduce una questione non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile, se il ricorrente non allega di averla dedotta nei gradi di merito e non indica l’atto in cui lo ha fatto. È parimenti inammissibile il motivo che non individua la norma asseritamente violata.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava alla contribuente, presso il domicilio fiscale risultante dalle dichiarazioni dei redditi, un avviso di accertamento con cui riprendeva a tassazione, ai sensi dell’art. 67 TUIR, il reddito diverso derivante da plusvalenza per cessione di terreno. Non impugnato l’atto, l’Ufficio notificava la cartella esattoriale.
La contribuente impugnava la cartella, dolendosi della mancata notifica dell’atto presupposto, trasmesso a un indirizzo diverso da quello della sua abitazione, e censurando nel merito la pretesa. La CTP accoglieva il gravame, ritenendo che la nullità della notifica dell’avviso si riverberasse sulla cartella. La CTR riformava, considerando valida la notifica presso il domicilio fiscale dichiarato. La contribuente ricorreva per cassazione con due motivi; l’Avvocatura generale dello Stato resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara l’inammissibilità del controricorso erariale, perché notificato oltre i termini di legge: il ricorso era stato notificato il 18.11.2019, il controricorso solo il 12.02.2020.
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la notifica dell’avviso avrebbe dovuto essere eseguita presso il domicilio indicato nell’atto e non nel domicilio fiscale comunicato con le dichiarazioni. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto è nuovo: la questione risulta proposta per la prima volta davanti alla Corte, senza che la sentenza impugnata ne faccia menzione e senza che i ricorrenti specifichino di averla fatta valere nei gradi di merito, con conseguente violazione del principio di autosufficienza del ricorso. In secondo luogo, il motivo non reca alcuna norma da assumersi come violata.
Il secondo motivo lamenta l’erroneo riferimento in sentenza agli artt. 139 e 140 cod. proc. civ., ritenuti inconferenti. Anch’esso è formulato senza riferimento ad alcun parametro dell’art. 360 cod. proc. civ. e va respinto. La Corte ricostruisce la disciplina: l’art. 60, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 impone la notifica nel domicilio fiscale del destinatario; l’art. 58 dello stesso d.P.R. individua tale domicilio, per le persone fisiche residenti, nel comune di iscrizione anagrafica. L’indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi deve essere resa in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento.
La Corte distingue nettamente l’ipotesi del cambio di residenza da quella dell’originaria difformità tra residenza anagrafica e domicilio dichiarato. Solo nel primo caso opera la disciplina delle variazioni anagrafiche; nel secondo è valida la notifica presso il domicilio indicato in dichiarazione, anche se perfezionata per compiuta giacenza. Non giova invocare la modifica dell’art. 60, primo comma, lett. d), introdotta dall’art. 38, comma 4, lett. a), n. 2, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010: essa riguarda la diversa facoltà di eleggere domicilio, non l’indicazione della residenza in dichiarazione.
La CTR ha accertato, in fatto non contestato, che il domicilio indicato dalla contribuente nelle dichiarazioni era diverso da quello dell’abitazione e che l’Ufficio ha notificato l’avviso presso tale recapito, unico conosciuto, espletando tutte le formalità di legge. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la tardività del controricorso. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 139 c.p.c. – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 67 TUIR – Redditi diversi