Contratto a progetto privo di specifico progetto e conversione automatica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25172 del 14.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’indicazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso si converte ope legis in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione. In tale ipotesi non si procede ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia svolto secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, restando irrilevante l’eventuale natura autonoma emersa in istruttoria. La conversione automatica non è esclusa dalla circostanza che il contratto sia stato regolarmente denunciato e registrato: la stipulazione di un contratto a progetto privo dei requisiti di legge integra l’evasione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000, salva la prova, a carico del datore, della mancanza dell’intento fraudolento.
Il Fatto
La società ricorrente aveva stipulato contratti di collaborazione a progetto con i soggetti indicati in un verbale unico di accertamento. All’esito dell’attività ispettiva, l’Inps aveva contestato un debito contributivo per i rapporti così instaurati.
Il Tribunale aveva escluso parte dei crediti contributivi. La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma, ha dichiarato la sussistenza del debito contributivo limitatamente ai contributi, interessi e sanzioni accertati con riguardo ai contratti a progetto, confermando per il resto la pronuncia di primo grado. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda le conseguenze della mancanza di uno specifico progetto nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La Corte di merito aveva rilevato che i progetti erano del tutto generici e si risolvevano nella mera descrizione delle mansioni affidate al collaboratore.
Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, anche nella versione antecedente le modifiche di cui all’art. 1 della legge n. 92 del 2012, si interpreta nel senso che, quando il rapporto sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, si determina un’automatica conversione in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto (Cass. n. 17127 del 2016; Cass. n. 12820 del 2016; Cass. n. 9471 del 2019; Cass. n. 17707 del 2020; Cass. n. 28501 del 2022).
La Corte distingue quindi le due ipotesi disciplinate dall’art. 69 citato, come chiarito da Cass. n. 27543 del 2020: il primo comma sanziona il rapporto instaurato senza specifico progetto con una conversione ope legis, mentre il secondo comma regola l’ipotesi in cui, pur in presenza di un progetto, sia accertata giudizialmente la trasformazione in rapporto subordinato in base al comportamento posteriore delle parti.
Il primo motivo è respinto perché le censure difettano di specificità, per l’omessa trascrizione dei contratti, e sollecitano una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per genericità. Il terzo motivo è disatteso: la stipulazione di un contratto a progetto privo dei requisiti implica occultamento dei rapporti e fa presumere la volontà di non versare i contributi, integrando l’evasione contributiva (Cass. n. 6405 del 2017; Cass. n. 24364 del 2019; Cass. n. 3823 del 2020; Cass. n. 28208 del 2022).
Il ricorso è rigettato. La ricorrente è condannata alle spese di lite e, per essere il giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento di una somma in favore dell’Inps e di una in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Nota della Redazione
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