Estratto di ruolo, interesse ad agire e rilievo officioso del difetto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25171 del 14.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di interesse ad agire del contribuente che impugna l’estratto di ruolo è rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità, anche in difetto di eccezione di parte e di pronuncia dei giudici di merito. L’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, tipizza le ipotesi in cui l’invalida notifica del ruolo e della cartella giustifica la tutela giurisdizionale immediata, ancorandola alla dimostrazione di pregiudizi rigorosamente identificati dalla legge. La norma plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, e trova applicazione anche nei giudizi in corso, fino al momento della decisione. Ne deriva la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la declaratoria di inammissibilità dell’originaria domanda quando il ricorrente non abbia documentato alcuno dei requisiti tassativi.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione ad un estratto di ruolo rilasciato nell’ottobre 2018, avente ad oggetto due cartelle di pagamento del 2011 e un avviso di addebito del 2015, deducendo censure formali e sostanziali sulla notifica dei titoli.
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 288/2021, rigettava il gravame, ritenendo validamente interrotti i termini di prescrizione dalla presentazione di una istanza di rateizzazione. Il contribuente ricorreva per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione delle norme sulla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito nonché la non riconducibilità della rateizzazione ad acquiescenza o a riconoscimento di debito. Resistevano con controricorso l’INPS e l’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione dell’interesse ad agire, rilevando che essa è logicamente antecedente ad ogni altro profilo controverso. Nessuna delle parti aveva eccepito il difetto di interesse e i giudici di merito non avevano pronunciato l’inammissibilità, avendo invece accertato la fondatezza dei titoli. Sull’interesse ad agire non si era dunque formato alcun giudicato esplicito.
La domanda va pertanto esaminata alla stregua dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito nella legge n. 215 del 2021, e poi modificato dal d.lgs. n. 110 del 2024. Nella formulazione applicabile ratione temporis, la norma condiziona la diretta impugnabilità del ruolo e delle cartelle asseritamente invalidamente notificate al ricorrere di requisiti tassativi, ancorati alla dimostrazione di pregiudizi rigorosamente identificati dalla legge.
Richiamando le Sezioni Unite n. 26283 del 2022, la Corte osserva che le disposizioni sopravvenute specificano e concretizzano l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, tipizzando le ipotesi in cui l’invalida notifica giustifica la tutela giurisdizionale. La disciplina incide anche sui giudizi in corso, perché plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, idonea ad assumere diversa configurazione fino al momento della decisione in virtù di una norma sopravvenuta.
Le questioni di legittimità costituzionale della norma sono già state scrutinate con giudizio di manifesta infondatezza dalla Corte cost. n. 190 del 2023, che ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU. La Corte non ravvisa ragioni per discostarsi da tali principi, che costituiscono diritto vivente e risultano assorbenti rispetto ad ogni altra questione, inclusa quella sulla valenza interruttiva della rateazione.
La Corte d’appello non si era pronunciata su tale profilo, sviluppato poi dalla ord. n. 30952 del 2024, nel senso del potere-dovere del giudice, in difetto di espressa pronuncia sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, di rilevare d’ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non abbia documentato di versare in una delle ipotesi previste dalla norma. Non è ravvisabile alcun giudicato ostativo al rilievo officioso, come già affermato dalle ord. n. 15315 e n. 3828 del 2025. Nel concreto, il ricorrente non ha prospettato elementi dimostrativi dell’interesse ad agire, neppure con note illustrative. La sentenza va pertanto cassata senza rinvio e la domanda dichiarata inammissibile, con compensazione integrale delle spese, tenuto conto dello jus superveniens e dell’intervento delle Sezioni Unite successivi al deposito del ricorso.
Nota della Redazione
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