Contratto atipico di cessione crediti e insussistenza del giudicato sulla qualificazione (Cass. civ. Sez. III n. 21160 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di annullamento con rinvio che si limiti a rilevare una contraddizione nella qualificazione giuridica del contratto non contiene alcun giudicato sul tipo negoziale, né afferma che, escluso il factoring, l’accordo debba qualificarsi come surrogazione con pagamento. Il giudice del rinvio è pertanto libero, e anzi obbligato, di motivare nuovamente sull’interpretazione della volontà delle parti e sulla relativa qualificazione. Non viola il giudicato interno, né rende la motivazione apparente o omessa, il giudice che qualifichi l’accordo come contratto atipico, la cui disciplina è fornita dal contratto stesso e non da un tipo negoziale di riferimento. La mancanza dell’obbligo di acquistare i crediti esclude l’applicazione della disciplina del factoring, ma non rende per ciò stesso il contratto invalido o immeritevole di tutela, ai sensi dell’art. 1322 cod. civ.
Il Fatto
Una società attiva nel commercio dell’acciaio ha fornito merce a un’altra società, maturando un credito per il corrispettivo. Ha poi ceduto i propri crediti a una società di servizi finanziari, che ha corrisposto l’importo detratto il compenso. In base a una clausola contrattuale, la cedente si era impegnata a trasmettere, su richiesta, la documentazione relativa alle singole operazioni.
Non avendo ricevuto la prova documentale di un credito, la cessionaria ha attivato la clausola che le consentiva di ritrasferire il rischio di insolvenza sulla cedente e ha chiesto il rimborso di quanto versato, ottenendo un decreto ingiuntivo. L’opposizione della cedente è stata rigettata in primo grado e la decisione confermata in appello.
La cedente ha proposto ricorso per cassazione. Un motivo è stato accolto e la sentenza è stata annullata con rinvio, per la contraddizione rilevata nella qualificazione del contratto. Il giudice del rinvio ha confermato la decisione di merito, riconoscendo il diritto della cessionaria al rimborso. La cedente ricorre nuovamente con sei motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi prospettano nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione del giudicato interno, nonché motivazione apparente e omesso esame. La ricorrente sostiene che la precedente pronuncia abbia escluso la qualificazione come factoring e che, caduta quella causa petendi, il giudice del rinvio avrebbe dovuto rigettare la domanda.
La Corte respinge la tesi. La precedente decisione non contiene alcun giudicato sulla qualificazione giuridica né sull’assunto che l’accordo vada ricondotto alla surrogazione con pagamento. Essa ha soltanto rilevato una contraddizione: da un lato il riconoscimento dell’assenza dell’obbligo di acquistare i crediti, dall’altro la qualificazione del contratto come factoring, che quell’obbligo presuppone. Il vincolo del rinvio consisteva dunque nel fornire una motivazione immune da tale contraddizione, non nel qualificare il contratto in un senso predeterminato.
La qualificazione dell’accordo come contratto atipico non è specificamente contestata: la censura investe l’asserita violazione del giudicato. La Corte di merito era perciò libera di interpretare nuovamente la volontà delle parti e non ha esorbitato dal mandato ricevuto. La circostanza che il meccanismo pattuito non corrisponda ad alcun tipo contrattuale è irrilevante, poiché le parti possono concludere contratti atipici.
La Corte richiama la ratio dell’art. 1322 cod. civ. e prende posizione sul metodo. L’approccio che impone di ricondurre necessariamente il contratto concreto a un tipo negoziale legislativamente previsto è superato. Se la fattispecie non integra un factoring, perché manca l’obbligo di acquistare i crediti, ciò non implica che debba qualificarsi come surrogazione: può trattarsi di un contratto atipico, la cui disciplina è data dal testo contrattuale. Ne deriva l’infondatezza anche del motivo sulla motivazione apparente, poiché il fatto asseritamente omesso è stato considerato e correttamente qualificato.
Gli ulteriori motivi sono parimenti rigettati. La clausola di trasferimento del rischio in caso di mancata consegna della documentazione è stata valutata meritevole: senza quella prova il cessionario non potrebbe rivalersi sul debitore inadempiente. La censura sulla nullità delle condizioni generali è inammissibile, perché la questione, posta in primo grado, non è stata riproposta in sede di rinvio in termini di domanda o eccezione. Infine, non è abusivo il comportamento della cessionaria che non abbia avvisato la controparte delle conseguenze della mancata consegna, quando esse sono descritte nel contratto in modo sufficientemente chiaro, e la gravità dell’inadempimento era già predeterminata dall’accordo.
Nota della Redazione
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