Revocazione per errore di fatto esclusa sulla valutazione di autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 32719 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza di cassazione, l’errore di fatto che la legittima ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. deve consistere in una svista percettiva immediatamente percepibile, emergente con obiettività dal contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, l’una della sentenza impugnata e l’altra degli atti processuali. Non integra errore revocatorio la pronuncia di legittimità che abbia ritenuto violati i principi di autosufficienza e specificità del ricorso: la censura si sostanzia in una critica all’interpretazione dei motivi e delle risultanze processuali e dunque in un errore di giudizio, estraneo al rimedio. Parimenti esclusa è la sindacabilità della pretesa errata interpretazione dell’oggetto del ricorso, trattandosi di valutazione non riconducibile alla falsa percezione di un fatto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’appello, emessa in controversia locativa ad uso diverso da quello abitativo. Con precedente ordinanza n. 21895/2024, pubblicata il 2 agosto 2024, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile quel ricorso per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato dove fossero rintracciabili nel processo gli atti e i documenti posti a fondamento dei motivi.

Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deducendo un unico motivo. Sostiene che la Corte non si sarebbe avveduta dell’integrale trascrizione, nel ricorso, dei passi e dei momenti processuali dai quali emergeva che la controricorrente non aveva mai richiesto la condanna ai canoni, con conseguente vizio di ultrapetizione della sentenza d’appello. Il controricorrente ha resistito con memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce in modo analitico i presupposti dell’errore revocatorio. L’errore deve essere di percezione e non di giudizio; deve risultare da un contrasto immediato e obiettivo tra la sentenza e gli atti, senza necessità di indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive. Deve inoltre essere essenziale e decisivo, tale cioè che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata di segno opposto. Richiamando le Sezioni Unite n. 31032 del 2019, il Collegio ribadisce che l’errore revocatorio della sentenza di legittimità deve riguardare gli atti interni al giudizio di cassazione e avere carattere autonomo, incidendo esclusivamente su quella pronuncia.

Un ulteriore limite discende dalla natura del punto controverso. Se su un fatto sono emerse posizioni contrapposte, oggetto di discussione in causa, la pronuncia del giudice non è mera svista percettiva ma valutazione delle risultanze processuali, sottratta al rimedio revocatorio. Nella nozione di punto controverso rientra anche quello introdotto da una parte con un atto difensivo e divenuto per ciò solo controvertibile, quindi oggetto, implicito o esplicito, della decisione.

Da tali premesse la Corte trae la regola decisiva per il caso concreto: non è configurabile errore revocatorio né nel giudizio della sentenza di legittimità sulla violazione dei principi di autosufficienza, tassatività e specificità dei motivi di ricorso, né nella pronuncia che abbia omesso l’esame di alcune argomentazioni dei motivi. In quest’ultima ipotesi è dedotta non una svista percettiva, ma un’errata considerazione dell’oggetto del ricorso e dunque un errore di giudizio. Il richiamo del ricorrente alla pronuncia Cass. Sez. 5 n. 13109 del 2024 non muta il quadro, poiché l’errore ictu oculi presuppone comunque l’incontrovertibilità della svista.

Applicando tali principi, la Corte rileva che dietro lo schermo dell’errore revocatorio il ricorrente muove in realtà una critica all’interpretazione data dalla Cassazione ai principi di autosufficienza e alla loro applicazione, in particolare per aver ritenuto mancante l’indicazione di dove gli atti fossero rintracciabili, e non già del loro contenuto. La censura investe così l’interpretazione dell’oggetto del ricorso e dei motivi: è denuncia di un errore di giudizio, non di fatto. Il ricorso per revocazione è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento della somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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