Confondibilità tra marchi: giudizio di fatto incensurabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 9518 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla confondibilità tra marchi e sull’intensità del rischio confusorio è apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, incensurabile in Cassazione quando sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Rientra in tale valutazione anche il riconoscimento della maggiore o minore capacità distintiva del segno anteriore, poiché il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio. La scarsa distintività di un segno può dipendere non solo dalla sua natura descrittiva o generica, ma da ogni circostanza concreta, sicché il giudice deve verificarne il grado effettivo. La valutazione di somiglianza tra marchi complessi va condotta sull’insieme delle componenti grafiche, fonetiche e concettuali, salvo che alcune di esse assumano rilievo trascurabile.
Il Fatto
Una società ha depositato domanda di registrazione di un marchio complesso, composto da una parte denominativa e da una componente grafica, per prodotti delle classi 18 e 25 dell’Accordo di Nizza. Avverso la domanda ha proposto opposizione un’altra società, titolare di un marchio europeo consistente in una sola parola, rivendicato per prodotti delle medesime classi.
L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha respinto l’opposizione. La società opponente ha adito la Commissione dei ricorsi, che ha confermato il diniego rilevando che i segni, valutati nel loro insieme, presentavano caratteristiche grafiche, fonetiche e concettuali tali da escludere il rischio confusorio, anche in ragione della ridotta capacità distintiva del segno anteriore. La sentenza della Commissione è stata impugnata per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 7 e 13 c.p.i., sostenendo che la Commissione avesse valorizzato la genericità della denominazione anteriore senza considerare i prodotti contraddistinti e il pubblico di riferimento.
La Corte ha respinto la censura. La regola che associa una debole capacità distintiva ai marchi costituiti da denominazioni generiche o descrittive è legata alla scarsa attitudine individualizzante di segni concettualmente legati al prodotto, ma non esclude che la ridotta distintività possa dipendere da altre circostanze. Poiché il rischio di confusione cresce con il carattere distintivo del marchio anteriore, il giudice deve verificarne il grado effettivo. Nel caso concreto, l’apprezzamento sul contenuto generico della denominazione anteriore si colloca nel giudizio sulla confusione e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità, trattandosi di giudizio di fatto.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i., lamentando che la Commissione non avesse individuato l’elemento dominante dei segni e avesse omesso l’esame comparativo dei prodotti.
Anche tale motivo è stato giudicato infondato. La valutazione di somiglianza di un marchio complesso non può fondarsi su una sola componente, occorrendo esaminare i segni nel loro insieme; solo quando le altre componenti assumano rilievo trascurabile la valutazione può essere affidata alle componenti rilevanti. La Commissione ha correttamente fondato la non confondibilità sulla differenziazione complessiva dei marchi, comparati nelle componenti grafica, fonetica e concettuale. Quanto alla comparazione dei prodotti, la Corte ha rilevato che essa è stata eseguita sul presupposto che entrambi i marchi fossero registrati per le medesime classi, riferendosi a prodotti in parte identici e in parte affini.
Il ricorso è stato conclusivamente respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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