Doppia ratio decidendi e inammissibilità del ricorso in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 21161 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di merito che si fondi su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, configura una pronuncia a motivazione alternativa e impone al ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione. Non integra il vizio di contraddittorietà della motivazione l’adesione a una prima ragione di decisione seguita dall’esame e dall’accoglimento di una seconda, volta a sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima risulti erronea. È inoltre inammissibile il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, proposto dalla parte rimasta completamente vittoriosa in appello, che risollevi questioni rimaste assorbite dall’accoglimento di altra tesi di carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio.

Il Fatto

L’Amministrazione doganale, sulla scorta di una segnalazione degli organi esecutivi della Commissione per la lotta antifrode non ancora culminata in un rapporto finale, procedeva alla revisione su base documentale delle bollette doganali relative a merci importate nell’anno 2011 per prodotti realizzati a Taiwan e non nelle Filippine, come dichiarato negli atti di importazione. Da tale ricostruzione derivava l’inapplicabilità del dazio preferenziale e l’emissione, nei confronti dell’importatrice e dello spedizioniere doganale, di avvisi di rettifica e di atti di irrogazione delle sanzioni.

Dopo la decisione di primo grado, la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello della società contribuente, respingeva quello dell’Ufficio e annullava gli atti impositivi. L’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi; la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale, chiedendo anche la riunione ad altri giudizi. Il giudizio veniva sospeso in pendenza di istanza di definizione agevolata, poi non seguita dall’adesione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare le richieste di riunione dei giudizi, rigettandole: una riguarda un procedimento pendente tra parti diverse, le altre due sono relative a giudizi già definiti con precedenti ordinanze, rispettivamente n. 12385 del 2021 e n. 7241 del 2021.

Sul primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., relativo alla mancata declaratoria di inammissibilità dei ricorsi avverso gli atti di irrogazione delle sanzioni per intervenuta definizione agevolata ex art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, la Corte accoglie la censura. La società contribuente ha essa stessa riconosciuto il pagamento delle sanzioni in misura ridotta e di non aver coltivato i relativi motivi. Ne consegue, con decisione nel merito, la declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso avverso i soli provvedimenti sanzionatori.

I restanti motivi del ricorso principale sono dichiarati inammissibili. La sentenza impugnata si fonda su due distinte rationes decidendi: l’annullamento degli atti impositivi per omessa allegazione dei verbali di accertamento, dei documenti acquisiti dall’OLAF e della relazione finale dell’OLAF; e il mancato espletamento del contraddittorio endoprocedimentale. Ciascuna ragione è di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, come confermato dal richiamo ai «due ultimi motivi».

La Corte richiama il principio secondo cui la sentenza che aderisce a una prima ragione di decisione e ne accolga una seconda non incorre in contraddittorietà della motivazione, ma configura una pronuncia basata su due distinte rationes, ciascuna autosufficiente, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe a pena di inammissibilità (Cass. n. 17182 del 2020; in termini Cass. n. 10815 del 2019 e Cass. n. 21490 del 2005).

Nella specie nessuno dei motivi della difesa erariale attinge la prima statuizione, quella relativa al difetto di motivazione degli atti impositivi. Anche il ricorso incidentale è inammissibile, poiché proposto dalla parte completamente vittoriosa in appello al solo fine di risollevare questioni rimaste assorbite, salva la facoltà di riproporle in sede di rinvio (Cass. n. 29662 del 2023; conforme Cass. n. 12680 del 2003). Le spese processuali sono integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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