Usucapione: possesso uti domini provato anche con azione contro i terzi (Cass. civ. Sez. II n. 12784 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di usucapione, l’accertamento del possesso uti domini e della sua durata ultraventennale costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità. È pertanto inammissibile il motivo di ricorso che, formalmente deducendo la violazione degli artt. 1158 e 1163 cod. civ., si risolva nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze probatorie. Parimenti inammissibile è il motivo che censuri la valutazione delle prove documentali, tra cui le fotografie, quando il giudice del merito ne abbia motivatamente escluso la valenza dimostrativa. La prova del possesso esclusivo può desumersi da una pluralità di elementi, compreso il positivo esperimento di un’azione a tutela del possesso contro i terzi.
Il Fatto
I coniugi attori convennero in giudizio davanti al Tribunale di Trieste il titolare e gli altri soggetti interessati, chiedendo di essere dichiarati proprietari per usucapione di una striscia di terreno costituente la strada di accesso alla loro abitazione. Il proprietario intervenne in causa opponendosi alla domanda. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 225/2023, respinse l’appello, confermando la decisione di primo grado.
Il soccombente propose ricorso per cassazione articolando due motivi, avversati con controricorso. La causa è pervenuta al Collegio a seguito di istanza di decisione formulata in relazione alla proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo la violazione dell’art. 2712 cod. civ., lamentava che la Corte d’Appello avesse ritenuto prive di valenza probatoria le fotografie prodotte, le quali a suo avviso dimostravano l’assenza delle piantumazioni e di recinzioni alla data indicata. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, osservando che esso si risolve in un tentativo di far rivalutare in sede di legittimità il contenuto delle fotografie, già valutate dal giudice del merito.
Il Collegio ha ribadito che la revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice del merito è attività estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione, richiamando il precedente Cass. Sez. Un. n. 24148/2013.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1158 e 1163 cod. civ., censurando il riconoscimento dell’usucapione in relazione a un possesso estrinsecatosi nel parcheggio, nella pulitura e nella piantumazione del terreno. Anche tale motivo è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha evidenziato che alla deduzione di violazione di legge è sottesa una struttura argomentativa che, assumendo l’inesatta corrispondenza dell’accertamento di fatto alla realtà, ne fa derivare la violazione delle norme giuridiche: struttura che scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito.
Il giudice del merito ha accertato che il possesso si è estrinsecato nel parcheggio, nella manutenzione e nella piantumazione, nonché nel mutamento dei luoghi e nell’esclusione degli altri. Rileva, in particolare, il riferimento all’azione giudiziaria promossa dagli attuali controricorrenti contro la figlia del ricorrente per impedirle di passare dal terreno. Su tali basi la Corte d’Appello ha motivatamente ritenuto provato il possesso uti domini, desunto da una pluralità di elementi dimostrativi della corrispondenza del potere di fatto all’immagine della potestà di godimento del proprietario e dell’ius excludendi alios.
Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese. Poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e la Corte ha deciso in conformità alla proposta, è stata applicata la condanna ex art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., con somme equitativamente determinate in favore della controparte e della cassa delle ammende, oltre all’obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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