Imposta di soggiorno, difetto di giurisdizione contabile sul gestore (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 100 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della riforma introdotta dal D.L. n. 34/2020, il gestore della struttura ricettiva non riveste più la qualifica di agente contabile ed è qualificato dalla legge come responsabile d’imposta di natura esclusivamente tributaria. Ne deriva il venir meno dell’obbligo di resa del conto giudiziale e il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, con attrazione della controversia nella sfera del giudice tributario. Il maneggio di denaro pubblico e il connesso obbligo di conto restano sterilizzati dalla qualificazione normativa espressa. La declaratoria di difetto di giurisdizione rende superfluo l’esame del merito e impone la compensazione delle spese in presenza di pregresse incertezze giurisprudenziali.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore ha rimesso al Collegio il conto giudiziale relativo alla gestione della riscossione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2024, per conto di un Comune siciliano, da parte di una società gestrice di una struttura ricettiva. Con la relazione di irregolarità è stata chiesta la declaratoria di irregolarità del conto e la condanna al pagamento dell’importo riscosso e non riversato di euro 5.598,00, oltre interessi legali.

L’Ente locale aveva parificato il conto con esito negativo per mancato riversamento della somma. La società, regolarmente citata, non ha svolto alcuna attività difensiva. All’udienza il Pubblico Ministero ha preso atto della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in punto di giurisdizione, rimettendosi al Collegio.

La Motivazione della Corte

La questione centrale attiene alla giurisdizione. Il Collegio rileva che, fino alla riforma del 2020, la responsabilità dei gestori per mancato o parziale riversamento dell’imposta rientrava nell’alveo della giurisdizione contabile, in difetto di una diversa definizione normativa. In quel contesto il “silenzio della norma primaria” era stato colmato qualificando l’albergatore come agente contabile, come ricordato dalle Sezioni riunite n. 22/2006/QM e da numerose pronunce territoriali e centrali.

Dopo la novella, la giurisprudenza contabile maggioritaria aveva invece sostenuto la persistenza della natura pubblicistica dell’attività di riscossione e riversamento, fondando su di essa l’obbligo di resa del conto e la responsabilità erariale per il mancato versamento.

Il Collegio aderisce però all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 1527/2026, secondo cui l’obbligo dei gestori di versare l’imposta ha ora natura esclusivamente tributaria. L’espressa qualificazione normativa dell’albergatore come responsabile d’imposta ha fatto venir meno quel silenzio normativo che era stato colmato ricorrendo alla figura dell’agente contabile; la costruzione sistematica deve ora muovere dal rinvio all’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973.

Sul piano sostanziale, il responsabile d’imposta è persona estranea al procedimento impositivo, che concerne l’ospite, e la sua responsabilità è insita nel ruolo di garanzia assegnatogli dalla legge, in una forma di solidarietà passiva dipendente. La responsabilità dell’albergatore non è limitata alle somme versate dai clienti, ma è calibrata sull’imposta dovuta, salvo diritto di rivalsa.

Sul piano procedurale, il legislatore ha procedimentalizzato l’attuazione in autotassazione, imponendo una dichiarazione periodica e specifiche sanzioni con rinvio al D.Lgs. n. 471/1997. La qualifica di responsabile d’imposta ha così sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e il connesso obbligo di conto. Ne consegue il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, con compensazione integrale delle spese ai sensi del comma 3 dell’art. 31 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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