Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio con pagamento integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 1 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 cod. giust. cont. si perfeziona quando il convenuto versa, nel termine perentorio fissato dal Collegio con il decreto di ammissione, l’intera somma determinata in unica soluzione. Il pagamento integrale e tempestivo determina la definizione del giudizio con sentenza dichiarativa, ai sensi del comma 7 della medesima disposizione. Alla definizione agevolata consegue la condanna alle spese di giustizia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 130, comma 8, 31, commi 1 e 5, e 199, comma 2, cod. giust. cont., restando esclusa la compensazione, poiché la natura stessa del procedimento, che comporta il pagamento di una somma a parziale ristoro del danno, esclude in radice le circostanze che la consentono.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio quattro soggetti per un preteso danno erariale di euro 570.156,86 in favore dell’ASP di Vibo Valentia, quantificando quote di responsabilità per colpa grave. Il pregiudizio derivava dall’esecuzione di un appalto per l’installazione di impianti solari termici in diversi plessi ospedalieri, progetto gestito dall’ASP di Cosenza come capofila con il supporto del Consorzio Energas, finanziato per il 65% dal Ministero dell’Ambiente e per il residuo dalla società appaltatrice.

Secondo la prospettazione attorea, dopo la conclusione dei lavori erano emerse anomalie e disfunzioni tali da impedire il funzionamento degli impianti, rinvenuti in stato di abbandono e privi dei necessari titoli edilizi; era contestata altresì la mancata fornitura del sistema di monitoraggio e la mancata rendicontazione del risparmio energetico. La questione decisiva concerne unicamente uno dei convenuti, il quale ha chiesto l’ammissione al rito abbreviato.

La Motivazione della Corte

Il convenuto ha depositato memoria chiedendo la definizione agevolata ai sensi dell’art. 130 cod. giust. cont., proponendo il pagamento di una somma e illustrando conclusioni subordinate in caso di prosieguo del giudizio. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole, ritenendo sussistenti le condizioni per la definizione del giudizio mediante il versamento di una somma corrispondente al venticinque per cento della pretesa azionata in citazione.

Con decreto il Collegio ha accolto la richiesta, determinando la somma che il convenuto era tenuto a versare in favore dell’ASP entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, con onere di tempestivo deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento, e rinviando all’udienza camerale per la verifica del versamento in unica soluzione. In caso di inadempimento era prevista la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione nel merito con rito ordinario.

All’udienza camerale il Giudice relatore ha dato atto dell’avvenuto pagamento nei termini della somma determinata nel decreto. Il difensore ha chiesto che fosse dato atto del buon esito della procedura e il Pubblico Ministero nulla ha aggiunto; la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio, sulla base della documentazione depositata, ha accertato il tempestivo e regolare versamento in unica soluzione e ha dichiarato definito il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 7, cod. giust. cont. Alla definizione agevolata ha fatto seguito la condanna alle spese di giustizia, quantificate come da nota, sul rilievo che la natura stessa del procedimento, comportante il pagamento di una somma a parziale ristoro del danno, esclude in radice la sussistenza delle circostanze che consentono la compensazione, richiamando sul punto un consolidato orientamento delle Sezioni giurisdizionali regionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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