Avviso di pagamento dei contributi di bonifica: impugnazione facoltativa e nessuna decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 32233 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi di bonifica, l’avviso di pagamento costituisce atto atipico ad impugnazione facoltativa e la sua mancata opposizione nei termini non determina il consolidamento della pretesa impositiva né la decadenza dal diritto di contestare il merito. Poiché i contributi consortili sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette, l’atto tipico successivo resta impugnabile nel merito. La sentenza che fondi l’inammissibilità del ricorso sulla presunta definitività dell’avviso prodromico viola l’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando l’iter argomentativo non raggiunga il minimo costituzionale.

Il Fatto

La contribuente ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce l’ingiunzione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per il contributo di bonifica relativo al 2014, previsto dall’art. 17 della legge regionale della Puglia n. 4/2012, per un importo di euro 355,32 preteso dal Consorzio.

La CTP ha accolto il ricorso e annullato l’ingiunzione, compensando le spese. Il Consorzio ha proposto appello e la Commissione tributaria regionale della Puglia, sede di Lecce, ha riformato la decisione, confermando la legittimazione del Consorzio e ritenendo che, divenuto definitivo l’avviso di pagamento per mancata impugnazione, l’ingiunzione costituisse mera intimazione esecutiva, contestabile solo per vizi propri. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta i tre motivi applicando il principio della ragione più liquida e analizza per primo il terzo, che risulta fondato. La ricorrente censurava la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 21 del r.d. n. 215/1933, per aver la CTR ritenuto che la mancata impugnazione dell’avviso di pagamento comportasse la decadenza dal diritto di contestare il merito della pretesa.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, in materia di contributi consortili, l’omessa impugnazione di un avviso di pagamento non determina il consolidamento della pretesa impositiva, con conseguente inammissibilità dell’istanza di rimborso. I contributi consortili vengono infatti riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette, e l’avviso di pagamento costituisce atto atipico ad impugnazione facoltativa. Il precedente richiamato è Cass. n. 17120 del 25.06.2025.

Ne deriva che la CTR ha malgovernato tale principio, trasformando una mera facoltà di tutela in un onere e negando alla contribuente l’accesso al merito della controversia. Nel caso concreto, l’ingiunzione notificata costituiva il primo atto effettivamente impugnabile, come riconosciuto dallo stesso provvedimento.

Il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., è rigettato. La Corte ricorda che la mancanza di motivazione rileva sia nei casi di radicale carenza sia quando la motivazione si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi, perché intessuta di argomentazioni logicamente inconciliabili o incomprensibili. Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur materialmente esistente, non raggiunga il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Nel caso di specie la CTR ha invece soddisfatto tale soglia, affrontando le questioni dedotte.

Il secondo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., resta assorbito dall’accoglimento del terzo. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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