Qualificazione dei maggiori redditi da indagini bancarie: onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 20852 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, la presunzione di imponibilità dei versamenti non giustificati ex legge n. 311 del 2004 non esonera l’Amministrazione finanziaria dall’onere di provare, anche per presunzioni, la categoria fiscale alla quale il maggior reddito va ascritto. L’onere del contribuente di offrire la prova contraria sorge soltanto quando l’Ente impositore abbia assicurato la prova positiva, anche presuntiva, della qualificazione operata. È pertanto carente di motivazione la sentenza del giudice del gravame che affermi la natura di reddito da lavoro autonomo sulla sola base di ragioni di sospetto, senza chiarire per quale ragione ritenga provato lo svolgimento dell’attività professionale nel periodo d’imposta. In tale ipotesi la qualificazione dei maggiori introiti quali redditi diversi appare verosimile, con cassazione con rinvio della decisione impugnata.

Il Fatto

La Guardia di Finanza verificava la posizione fiscale di un contribuente, amministratore di una società, concluse con processo verbale del 27.4.2012. L’accertamento con adesione promosso dal contribuente si chiudeva con esito negativo. Sul fondamento del PVC, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento avente ad oggetto un maggior reddito da lavoro autonomo riferito all’anno 2010, con richiesta di maggiori imposte Irpef.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo, deducendo anche l’erroneità della qualificazione del maggior reddito come provento da lavoro autonomo, che a suo avviso andava iscritto tra i redditi diversi. La CTP rigettava il ricorso, riqualificando il reddito quale provento di attività imprenditoriale. La CTR della Campania confermava la decisione sfavorevole, qualificando il reddito come provento di lavoro autonomo. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi; l’Amministrazione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con i motivi dal secondo al quinto, il ricorrente censurava la decisione della CTR per avere affermato la legittimità dell’avviso di accertamento in relazione alla percezione di un maggior reddito da lavoro autonomo in assenza di prova, anche indiziaria, del ricorrere di tale circostanza, mentre la CTP aveva qualificato i maggiori redditi come provento di impresa e la Guardia di Finanza, nel PVC, come redditi diversi.

La Corte ha ritenuto pacifico il fatto storico: quale amministratore della società il contribuente aveva concluso una transazione immobiliare sottofatturata, con versamenti in nero; le indagini bancarie avevano evidenziato altri versamenti dell’anno 2010 non giustificati. L’Amministrazione, condividendo la ricostruzione dei verificatori, aveva ricondotto tali versamenti allo svolgimento dell’attività professionale di architetto, mai formalmente cessata.

Il giudice del gravame aveva osservato che “ogni operazione cade sotto la presunzione di imponibilità, se il contribuente non dà la prova contraria”. La Corte ha considerato apodittica tale motivazione: la presunzione che nell’anno 2010 il contribuente svolgesse l’attività di architetto risulterebbe fondata, a quanto dato comprendere, sul fatto che lo stesso ammettesse di aver svolto attività libero professionale anni prima e di averla ripresa anni dopo.

La Corte ha ribadito che l’onere di prova contraria del contribuente sorge soltanto quando la prova positiva sia stata assicurata dall’Ente impositore, anche mediante presunzioni. Nel caso di specie dalla pronuncia impugnata emergevano solo ragioni di sospetto prive di riscontro, non risultando chiarita la ragione per cui il maggior reddito fosse provento di attività libero professionale. Pertanto, la qualificazione dei maggiori introiti quali redditi diversi, come originariamente ritenuto dalla Guardia di Finanza, appariva verosimile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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