Contributi di bonifica: onere della prova a carico del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 3896 del 16.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi di bonifica, qualora esistano un perimetro di contribuenza e un piano di classifica legittimi che includano l’immobile del contribuente, il vantaggio diretto e immediato per il fondo, presupposto dell’obbligo di contribuzione ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, si presume in ragione dell’avvenuta approvazione del piano e della comprensione dell’immobile nel perimetro consortile. In tale ipotesi spetta al contribuente che impugni la richiesta di pagamento provare l’inadempimento delle indicazioni del piano e, in particolare, l’inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste. Solo in assenza di perimetro o di piano di classifica, o in caso di mancata valutazione dell’immobile nel piano, l’onere di provare la qualità di proprietario e il conseguimento dei concreti benefici grava sul Consorzio.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di pagamento, con cui un Consorzio di bonifica ha richiesto al contribuente il contributo di bonifica per gli anni 2013-2016. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, sul presupposto che il Consorzio non avesse fornito la prova del beneficio, in considerazione della fatiscenza dell’impianto di irrigazione, della mancanza di contatori, della diversa quantità di acqua necessaria per differenti tipi di coltivazione, della sussistenza di pozzi e della piovosità stagionale. La Commissione tributaria regionale ha confermato la pronuncia di primo grado. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, fondato su unico motivo; il contribuente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Consorzio denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 860 cod. civ., 10 e 11 r.d. n. 215/1933 e 12 L.R. Campania n. 4/2003, nonché dell’art. 2697 cod. civ., lamentando che il giudice di appello abbia erroneamente posto a suo carico la prova dell’esistenza del beneficio per i beni del consorziato inseriti nel piano di contribuenza e nel piano di classifica. Le doglianze sono ritenute fondate.
La sentenza impugnata aveva affermato che la sussistenza del beneficio, da intendersi specifico e diretto anche se non immediato, debba essere provata necessariamente dal Consorzio che richiede il pagamento dei contributi, non risultando provato l’effettivo beneficio e avendo la consorziata denunciato l’inefficienza degli impianti.
La Corte rileva che tale impostazione non è in linea con il consolidato indirizzo di legittimità. In tema di contributi di bonifica, solo in assenza di perimetro di contribuenza o di piano di classifica, e ancora in caso di mancata valutazione dell’immobile nel piano di classifica, grava sul Consorzio l’onere di provare la qualità di proprietario e il conseguimento di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite. Al contrario, qualora vi siano un perimetro di contribuenza e un piano di classifica inclusivi dell’immobile e legittimi, spetta al contribuente che impugni la richiesta di pagamento l’onere di provare l’inadempimento delle indicazioni contenute nel piano e, segnatamente, l’inesecuzione o il non funzionamento delle opere.
La Corte richiama sul punto Cass. 16/7/2021, n. 20359, Cass. n. 23320 del 31/10/2014 e Cass. n. 4761 del 23/03/2012. Il vantaggio diretto e immediato per il fondo, presupposto dell’obbligo contributivo, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile. La Corte richiama inoltre Cass. n. 24733/2023: se il piano distingue il contributo irriguo in quota fissa e quota variabile, per la quota fissa il contribuente deve dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio, mentre per la quota variabile deve dimostrare di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta.
Il ricorso è dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame, anche delle questioni rimaste assorbite, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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