Recesso del socio e onere di notifica degli atti impositivi (Cass. civ. Sez. 5 n. 6004 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il socio receduto da una società di persone, quando il recesso sia antecedente alla notifica alla società dell’avviso di accertamento o del primo atto impositivo, non è destinatario automatico degli effetti dell’accertamento medesimo. In tal caso, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a notificare l’atto impositivo anche al socio; in difetto, la cartella di pagamento notificata al socio non può limitarsi a un mero rinvio all’avviso di accertamento notificato alla società, ma deve illustrare gli elementi di fatto e le ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa. La regola si giustifica perché, diversamente dall’ipotesi di recesso successivo alla notifica, il socio receduto non ha il potere di consultare i documenti sociali ai sensi dell’art. 2261 cod. civ., sicché l’omessa indicazione comporterebbe una inaccettabile compressione del diritto di difesa. In caso di omessa notifica, il socio può impugnare la cartella e, unitamente ad essa, anche gli atti presupposti non notificatigli, facendo valere i vizi propri di questi ultimi.
Il Fatto
La controversia origina da preavvisi di iscrizione ipotecaria notificati alla contribuente, già socia di una società in nome collettivo cancellata, per un debito sociale pregresso. Le cartelle di pagamento erano state notificate nel 2011 alla società, mentre la socia ne era receduta in epoca anteriore. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate-riscossione per le imposte del 2005, escludendo in radice la necessità di notifica degli atti impositivi alla socia. La contribuente ha impugnato la decisione in Cassazione con sei motivi, lamentando violazione degli artt. 2495 cod. civ. e 12, 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973, oltre che degli artt. 6 e 10 della l. n. 212/2000 e dell’art. 24 Cost..
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato l’irritualità della costituzione dell’Agenzia delle entrate-riscossione, avvenuta mediante un difensore del libero foro in assenza dei presupposti legittimanti la deroga al regime convenzionale di patrocinio affidato all’Avvocatura dello Stato dal Protocollo del 22 giugno 2017. La procura è stata pertanto ritenuta invalidamente conferita, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del controricorso, in applicazione del principio già affermato da Cass. Sez. 3, n. 26531 del 2020 e dalle Sezioni Unite n. 30008 del 2019.
Nel merito, il primo, il secondo e il quinto motivo, connessi, sono stati accolti. La Corte ha ribadito il principio generale per cui il socio di società di persone risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari, ai sensi dell’art. 2291 cod. civ., senza necessità di notifica dell’avviso di accertamento non impugnato, essendo sufficiente l’avviso di mora. Tale principio subisce però una deroga nell’ipotesi in cui il socio sia receduto prima della notifica dell’avviso di accertamento alla società. In questo caso, non potendo consultare i documenti relativi alla società, il socio vedrebbe compresso il proprio diritto di difesa se la cartella non illustrasse compiutamente le ragioni della pretesa.
La Suprema Corte ha dato continuità alla decisione ordinanza n. 32837 del 2024, resa nella controversia del marito della ricorrente per la medesima fonte di credito, rilevando la sovrapponibilità delle fattispecie. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie alla luce dei principi ribaditi, con onere di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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