Spese per difesa penale di amministratori e dipendenti: indeducibilità per difetto di inerenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 6636 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le spese legali sostenute da una società per la difesa penale dei propri amministratori e dipendenti non sono deducibili dal reddito d’impresa, difettando il requisito dell’inerenza di cui all’art. 109 T.U.I.R. Il giudizio sull’inerenza ha natura qualitativa, non quantitativa, e richiede la correlazione del costo con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili, non essendo sufficiente un collegamento generico con l’esercizio dell’impresa. Tra il sostenimento delle spese di difesa e l’adempimento del mandato si inserisce un elemento intermedio costituito dall’accusa, che interrompe il nesso causale con l’attività imprenditoriale. La funzione meramente conservativa, e non incrementativa, del patrimonio societario non è idonea a fondare la deducibilità del costo.
Il Fatto
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Amministrazione finanziaria emetteva quattro avvisi di accertamento nei confronti della società contribuente, contestando l’indeducibilità, per difetto di inerenza, di fatture relative a servizi di consulenza commerciale e di fatture concernenti attività di assistenza e difesa legale in sede civile e penale.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della società. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, invece, accoglieva parzialmente l’appello, ritenendo deducibili le spese legali. I giudici di seconde cure valorizzavano la stretta interconnessione tra il giudizio civile per concorrenza sleale, promosso nei confronti della società, e i successivi procedimenti penali avviati a carico di amministratori e dipendenti per i medesimi fatti, sostenendo che la difesa penale fosse direttamente connessa al conseguimento dei ricavi societari. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui l’Amministrazione finanziaria deduceva la violazione degli artt. 109 T.U.I.R., 19 d.P.R. n. 633/1972 e 1720, secondo comma, c.c. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio, già affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui le spese legali sostenute dalla società per la difesa dei propri amministratori in un procedimento penale non sono deducibili: ai fini dell’inerenza all’attività d’impresa non è sufficiente che il costo sia conseguente in senso generico all’esercizio dell’impresa, ma è necessaria la sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili, come affermato da Cass. n. 9910 del 2024.
La Corte ha precisato che l’assunzione delle spese per la difesa penale di amministratori e dipendenti non è qualificabile come costo di operazioni sociali legittime o rientranti nell’oggetto sociale. Il principio dell’inerenza esprime la necessità di riferire i costi all’esercizio dell’attività imprenditoriale, con una valutazione di carattere qualitativo e non quantitativo, esclusa ogni considerazione in termini di utilità, anche solo potenziale o indiretta, secondo quanto stabilito da Cass. n. 20945 del 2019.
La Corte ha ulteriormente evidenziato che, tra le attività occasionali non trasferibili in termini di costi alla società, rientra l’ipotesi in cui le spese siano state effettuate dall’amministratore per difendersi in un processo penale per fatti connessi all’incarico. La necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l’adempimento del mandato, poiché tra l’uno e l’altro fatto si inserisce un elemento intermedio, dovuto all’attività di un terzo, costituito dall’accusa, come ribadito da Cass. n. 17113 del 2025.
Nel caso di specie, ha osservato la Corte, le asserite peculiarità della vicenda non consentono di discostarsi dai principi richiamati. La stretta correlazione tra processo civile e processo penale e le ripercussioni sui contratti in essere, sul credito commerciale e sul patrimonio sociale esplicano una funzione al più conservativa, e non incrementativa, del patrimonio, senza un legame causale diretto con la produzione di ricavi. In applicazione dei richiamati principi, la decisione del giudice di appello, che aveva ammesso la deduzione delle spese, è stata pertanto cassata con rinvio, assorbito il secondo motivo di ricorso concernente la verificazione della precedenza o contestualità dei fatti penalmente rilevanti rispetto all’assunzione del personale.
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Nota della Redazione
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