Contributi commercianti: computabili i redditi da società di persone di mero godimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23418 del 17.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali deve parametrare il proprio obbligo contributivo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF nell’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992. In tale base imponibile rientrano anche i redditi derivanti dalla partecipazione a società di persone nelle quali il socio non svolga attività lavorativa, in forza del principio di trasparenza fiscale che qualifica come redditi d’impresa quelli delle società in nome collettivo e in accomandita semplice. La verifica del carattere di abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non rivedibile in sede di legittimità, con conseguente infondatezza della censura di motivazione apparente.
Il Fatto
Un lavoratore, iscritto su domanda alla Gestione commercianti dal gennaio 2015 in qualità di socio d’opera e accomandatario di una s.a.s. esercente attività immobiliare, riceveva tre avvisi di addebito dall’INPS. Proponeva opposizione chiedendo accertarsi l’infondatezza della pretesa contributiva, la decadenza dall’iscrizione a ruolo e la prescrizione.
Il tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, rigettandola per un avviso relativo al 2015 e per un altro limitatamente al periodo gennaio-marzo 2019. La Corte d’appello di Torino confermava la decisione, ritenendo che l’attività nella s.a.s. fosse connotata da abitualità e prevalenza e che i redditi delle società di mero godimento immobiliare concorressero alla base contributiva. Il lavoratore ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. La legge n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, nel riformulare la disciplina previgente, richiede per l’iscrizione alla gestione commercianti la titolarità dell’impresa, la piena responsabilità e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. L’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992, ha poi stabilito che il contributo annuo è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, superando la previgente disciplina che limitava la base alla sola attività che dava titolo all’iscrizione.
Il passaggio centrale riguarda i redditi da partecipazione societaria. Per le società di persone opera il principio di trasparenza fiscale: i redditi delle s.n.c. e delle s.a.s., da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e determinati unitariamente. Ne deriva che ai fini contributivi vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio, seppure diversi da quelli che trovano causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale. La Corte richiama il proprio precedente indirizzo e la sentenza della Corte costituzionale n. 354 del 2001, che ha escluso la disparità di trattamento tra socio accomandante di s.a.s. e socio di società di capitali, valorizzando l’elemento personale proprio delle società di persone.
Quanto alla natura dell’attività immobiliare, la Corte osserva che la mera riscossione dei canoni di locazione non integra di norma attività d’impresa, salvo prova di un’attività commerciale di intermediazione immobiliare. Tuttavia, il problema si sposta sul piano dell’individuazione del reddito da computare: anche il reddito derivante dalla partecipazione a società di persone di mero godimento, sommato a quello che fonda l’obbligo assicurativo, concorre a determinare l’imponibile contributivo.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. L’accertamento sull’abitualità e prevalenza è riservato al giudice di merito e non è rivedibile in legittimità. Le censure di motivazione apparente e di contraddittorietà irriducibile sono infondate, non essendo ravvisabile alcuna violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Il ricorrente è condannato alle spese di lite e, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento di somme equitativamente determinate in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, per la funzione deterrente rispetto agli atti processuali defatigatori.
Nota della Redazione
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