Premio di produzione aziendale e onere di provare il patto individuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13175 del 18.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore che invochi la conservazione di emolumenti già previsti da un accordo aziendale successivamente disdettato ha l’onere di provare la loro origine individuale, mediante un patto specifico che regoli il trattamento economico in modo autonomo e migliorativo rispetto alla contrattazione collettiva. La mera inclusione dell’emolumento nel contratto individuale non è sufficiente a sottrarlo alla revoca unilaterale, se non si dimostra una pattuizione che se ne discosti. Il motivo di ricorso che non riporti il contenuto del documento su cui si fonda è inammissibile per difetto di specificità. La sentenza basata su una ratio decidendi autonoma, non adeguatamente censurata, resiste all’impugnazione, che resta priva di idoneità funzionale alla rimozione della pronuncia.

Il Fatto

Il lavoratore ha agito nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di premio di produzione e quattordicesima mensilità, non più erogate dall’agosto 2019 in seguito alla disdetta dell’accordo aziendale che le prevedeva. Il Tribunale ha respinto il ricorso e la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la decisione.

La Corte territoriale ha ritenuto tardiva la produzione in appello del contratto individuale di lavoro. Ha aggiunto che, in ogni caso, la produzione non dimostrerebbe l’origine individuale dei benefici. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dalla società con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte distrettuale escluso l’ammissibilità della produzione in appello del contratto individuale. La Corte di cassazione lo rigetta sotto un duplice profilo.

Anzitutto il motivo non riporta il contenuto del documento su cui si fonda, privando il giudice di legittimità della possibilità di valutarne l’indispensabilità. Il difetto di specificità del ricorso è confermato dal richiamo alle Sezioni Unite n. 10790 del 2017. In secondo luogo, la sentenza impugnata poggia su una ratio decidendi autonoma, che prescinde dalla tardività della produzione e non risulta adeguatamente censurata.

La Corte ricorda che, quando la decisione si fonda su una pluralità di ragioni convergenti o alternative, ciascuna idonea da sola a sorreggerla, la resistenza di una di esse non censurata priva l’impugnazione della sua idoneità funzionale. La pronuncia va tenuta ferma (richiamate Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001, Cass. n. 24540 del 2009).

Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2077 c.c., sostenendo la prevalenza del contratto individuale su quello collettivo in presenza di clausole migliorative. La censura è inammissibile: l’omesso esame di fatto decisivo è dedotto fuori dai limiti fissati dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014; inoltre non si indica la violazione di legge consumata, ma si propone una diversa lettura delle vicende di causa.

Il ricorso è dunque respinto nel suo complesso, con condanna alle spese secondo soccombenza. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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