Contributi consortili e divieto di soccorso finanziario nelle società pubbliche (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 125 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società consortili a partecipazione pubblica il ricorso sistematico ai contributi dei soci, previsti dall’art. 2615 ter, comma 2, cod. civ., per ripianare le perdite di gestione integra una sostanziale elusione del divieto di soccorso finanziario di cui all’art. 14, comma 5, TUSP. La contribuzione consortile può bilanciare costi fissi di gestione o rapportarsi ai servizi resi, ma non può supplire all’incapacità della società di mantenere autonomamente l’equilibrio economico-finanziario nel medio-lungo periodo. Il parere di cui all’art. 5, comma 3, TUSP è pertanto parzialmente negativo quando l’ente non dimostri, con un ponderato business plan, la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica dell’operazione. Un meccanismo di copertura sistematica delle perdite mediante contributi pone inoltre dubbi sul rispetto dell’equilibrio di bilancio dell’ente socio e sulla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Il Fatto
La Giunta camerale di una Camera di commercio ha disposto l’acquisto di n. 5.000 azioni, del valore di 1,00 euro ciascuna, di una società consortile per azioni operante nel settore immobiliare, pari allo 0,36309% del capitale sociale, per un valore di 5.000,00 euro. L’operazione è finalizzata a realizzare e gestire, tramite la partecipata, una borsa immobiliare provinciale.
L’atto deliberativo è stato trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo per il parere previsto dall’art. 5, comma 3, TUSP. La questione sottoposta al Collegio riguarda la conformità dell’atto ai parametri di sostenibilità finanziaria, convenienza economica e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto l’ambito soggettivo del controllo. Le Camere di commercio rientrano tra le amministrazioni destinatarie del TUSP, in forza del richiamo all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Quanto all’ambito oggettivo, l’acquisto di una partecipazione prima non detenuta comporta l’assunzione della qualità di socio e integra la fattispecie dell’art. 5, comma 3, TUSP. La competenza a pronunciarsi spetta alla Sezione regionale, avendo l’ente sede nel territorio di riferimento.
Superati i profili preliminari, la Corte verifica il rispetto dei vincoli tipologici e finalistici. La società ha natura consortile per azioni e quindi rientra tra i tipi consentiti dall’art. 3 TUSP. L’oggetto sociale, diretto allo sviluppo trasparente dell’economia immobiliare, si riconduce alla produzione di un servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 4 TUSP e si pone in linea con le finalità istituzionali camerali.
La doglianza si concentra sull’onere motivazionale. L’ente ha valorizzato il risparmio di spesa rispetto all’autoproduzione del servizio e la disponibilità delle risorse necessarie. Tuttavia, il Collegio rileva che l’operazione soddisfa solo in parte i parametri dell’art. 5, comma 1, TUSP.
Il punto decisivo è la struttura dei ricavi. Dal budget triennale allegato emerge che la società copre i costi di gestione prevalentemente mediante i contributi consortili versati dai soci. Lo statuto attribuisce all’Assemblea il potere di determinarne annualmente l’entità, senza perimetrare criteri. Secondo il Collegio, ricorrere sistematicamente ai contributi per ripianare le perdite elude il divieto di soccorso finanziario dell’art. 14, comma 5, TUSP, che preclude interventi di mero sostegno a favore di società in perdita. La contribuzione può bilanciare costi fissi o rapportarsi ai servizi resi, ma la società deve poter mantenere autonomamente l’equilibrio.
La Corte richiama il metodo economico elaborato dalle Sezioni riunite, che esige una tendenziale proporzionalità tra costi e ricavi almeno nel medio-lungo periodo. L’assenza di un business plan coerente con la durata del contratto sociale impedisce di verificare tale equilibrio. Il meccanismo di copertura discrezionale dei costi incide inoltre sull’equilibrio di bilancio dell’ente socio e prospetta una possibile elusione della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Da qui il parere parzialmente negativo, con obbligo di trasmissione e pubblicazione della deliberazione.
Nota della Redazione
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