Rigetto della domanda di rimborso per somme anticipate dall’esattore (Corte dei Conti Sez. I App. n. 158 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile di appello il rimborso delle somme anticipate dall’esattore in virtù dell’obbligo del “non riscosso come riscosso”, ex art. 116, terzo comma, d.p.r. n. 43/1988, presuppone la prova documentale dei requisiti fissati dal d.m. 5.12.1989 e, segnatamente, la produzione della dichiarazione di effettiva anticipazione, debitamente vidimata dall’Intendenza di Finanza. Tale prova non può essere sostituita dalle comunicazioni con cui la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate attesta la compilazione d’ufficio degli elenchi dei residui della concessionaria cessata, né dalla nota con cui si comunicano dati e notizie in possesso dell’Amministrazione, priva di qualsiasi intento ricognitivo di debito. Nel processo contabile, ove vige il principio dispositivo, il giudice può integrare d’ufficio il corredo documentale, ex art. 94 c.g.c., solo in presenza di semiplena probatio, non ravvisabile quando la lacuna probatoria sia integrale.
Il Fatto
L’appellante, in qualità di erede del coniuge, già esattore di alcuni comuni, ha convenuto in giudizio l’Agenzia delle Entrate per l’accertamento del credito, iure successionis, di oltre 1,3 milioni di euro, tra sorte capitale e accessori, a titolo di somme anticipate dall’esattore in forza dell’obbligo del “non riscosso come riscosso”. La pretesa riguardava quote d’imposta divenute inesigibili a seguito della mancata riscossione coattiva di entrate patrimoniali di competenza di quegli enti locali.
La Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, con sentenza n. 124/2022, ha respinto la domanda per difetto di prova. L’appellante ha reiterato in secondo grado le argomentazioni già disattese, chiedendo l’esercizio dei poteri istruttori officiosi, l’ammissione all’interrogatorio non formale del personale dell’Agenzia e la nomina di una c.t.u. per quantificare le somme. L’Agenzia delle Entrate e la Procura Generale hanno concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Sezione Prima Centrale d’Appello ha dichiarato l’appello infondato, richiamando ex art. 17, primo comma, disp. att. c.g.c. le argomentazioni della difesa erariale e facendole proprie. Il nucleo della decisione è il difetto assoluto di prova documentale dei presupposti del rimborso.
Nessuno dei documenti che la normativa pone a fondamento della richiesta è stato versato in atti. In particolare, manca la produzione della dichiarazione dell’ex agente della riscossione di effettiva anticipazione delle somme, debitamente vistata dall’Intendenza di Finanza. Si tratta del documento fondamentale richiesto dagli artt. 6-8 del d.m. 5.12.1989, attuativo dell’art. 116 d.p.r. n. 43/1988.
Tale lacuna non è superata dalle comunicazioni rilasciate nel 1996 dalla Direzione Regionale per la Calabria dell’Agenzia delle Entrate, relative alla compilazione d’ufficio degli elenchi dei residui della concessionaria cessata, in occasione del subentro della nuova società. Tali comunicazioni nulla dicono circa l’effettiva anticipazione in virtù del citato obbligo. La Corte osserva, inoltre, che, dato il valore degli importi, appare inverosimile che l’esattore non avesse conservato copia dell’attestazione.
Né vale, quale riconoscimento del debito, la nota del marzo 1999 con cui la Direzione Regionale si limitava a comunicare i dati in suo possesso. Richiamando Sez. II App. n. 413/2019, la Corte ribadisce che l’atto di riconoscimento di debito, pur non soggetto a requisiti formali, deve consistere in una manifestazione inequivocamente e consapevolmente finalizzata all’ammissione di un proprio debito. Nella specie manca qualsiasi specifica intenzione ricognitiva. Il principio di non contestazione della documentazione esibita non conduce a risultati probatori analoghi a quelli normativamente attesi.
Quanto alle istanze istruttorie, la Corte esclude che si possa sopperire alle lacune probatorie mediante l’esercizio dei poteri ufficiosi, ex art. 94 c.g.c., norma di stretta interpretazione nei processi contabili, dove vige pienamente il principio dispositivo. Il giudice può integrare d’ufficio il corredo documentale solo in caso di semiplena probatio, nella specie non ravvisabile. La sentenza impugnata è pertanto confermata, con compensazione delle spese di difesa e di giudizio ex art. 31, terzo comma, c.g.c. per la novità della questione.
Nota della Redazione
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