Pensione privilegiata indiretta e recupero indebiti: obblighi di comunicazione del beneficiario (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 74 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dipendenza da causa di servizio della morte del dipendente, accertata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ha carattere definitivo ed è vincolante per la pubblica amministrazione, con conseguente diritto dei congiunti alla pensione privilegiata indiretta. Il titolare di trattamento di reversibilità assolve l’obbligo di comunicazione delle variazioni reddituali mediante la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, l’INPS deve notificare l’indebito entro l’anno successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione; decorso tale termine, le somme erogate in eccedenza non sono ripetibili. Sulle somme restituite non sono dovuti interessi legali né rivalutazione.
Il Fatto
Una ricorrente, già titolare di pensione di reversibilità dall’1.8.2011 per il decesso del coniuge magistrato, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della morte, la concessione della pensione privilegiata indiretta e la declaratoria di illegittimità delle trattenute operate dall’INPS.
L’Istituto aveva applicato plurime ritenute mensili per asseriti indebiti pensionistici, riferiti ai redditi degli anni dal 2016 al 2021 e alla quota di compartecipazione del figlio studente, senza previa comunicazione. L’INPS eccepiva la tardività della domanda di pensione privilegiata rispetto all’abrogazione della causa di servizio e la legittimità dei recuperi in base ai limiti di cumulabilità reddituale.
La Motivazione della Corte
Sul capo relativo alla pensione di privilegio, la Corte ha rilevato che la ricorrente aveva presentato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio già il 16.9.2011, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011. L’abrogazione della causa di servizio non trova quindi applicazione, per il principio dei procedimenti in corso e in ragione del termine quinquennale di cui all’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973.
Nel merito, la Commissione Medica di Verifica aveva diagnosticato la morte improvvisa come ascrivibile alla I categoria della Tab. A del d.P.R. n. 834/1981, e il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva riconosciuto la dipendenza da fatti del servizio. Ai sensi dell’art. 92 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001, tale accertamento è definitivo e vincolante, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o travisamento.
Alla ricorrente compete pertanto la pensione privilegiata indiretta di I cat. Tab. A dall’1.8.2011, con rivalutazione e interessi, secondo il principio delle Sezioni Riunite n. 10/2002.
Sui recuperi, la Corte ha applicato l’art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, richiamando Cass. Sez. VI, ord. n. 13223/2020: la notifica dell’indebito deve intervenire entro l’anno successivo alla dichiarazione reddituale, altrimenti le somme non sono ripetibili. La ricorrente aveva correttamente adempiuto ai propri obblighi comunicativi, e nessun altro obbligo poteva esserle imposto.
Gli indebiti relativi agli anni 2016-2018 e 2021 sono stati notificati a termine decaduto e non possono essere recuperati, stante la buona fede della beneficiaria. Le somme vanno restituite, senza interessi né rivalutazione. Per gli anni 2019 e 2020 e per la quota del figlio superstite, la Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo con separata ordinanza, richiedendo chiarimenti all’INPS.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.