Riscatto laurea dipendenti enti locali, calcolo a ritroso e disciplina transitoria (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 464 del 08.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel riscatto del corso di laurea ai fini pensionistici per il personale degli enti locali, la domanda presentata anteriormente al 12 luglio 1997 resta disciplinata dall’art. 69 del R.D.L. n. 680/1938, per effetto della norma transitoria di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 184/1997. La durata legale del corso si computa in modo continuativo muovendo a ritroso dalla data di conseguimento della laurea, con riduzione dei periodi corrispondenti ad altri servizi contemporanei utili. Il periodo da riscattare non può essere già coperto da contribuzione obbligatoria, principio immanente al sistema e ribadito nella disciplina successiva. La scelta legislativa di differenziare il trattamento in base alla data di presentazione della domanda non è irragionevole, poiché il fluire del tempo costituisce elemento diversificatore delle situazioni giuridiche, e l’eventuale inconveniente di mero fatto derivante dal calcolo a ritroso è irrilevante ai fini del giudizio di costituzionalità.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di un ente locale, aveva presentato nel 1992 la domanda di riscatto della laurea quadriennale e, poco dopo, la domanda di ricongiunzione contributiva dei periodi lavorati presso una società privata. L’INPS aveva definito il riscatto solo nel 2011, ammettendo quattro anni calcolati a ritroso dal conseguimento del titolo, e la ricongiunzione solo nel 2022, limitandola a tre anni, nove mesi e quindici giorni per la sovrapposizione con il periodo già riscattato.
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un periodo maggiore complessivo, sostenendo che il riscatto dovesse essere ridotto al periodo non coperto da contribuzione e che la ricongiunzione dovesse operare sull’intero periodo lavorativo. In subordine ha sollecitato la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 69 del R.D.L. n. 680/1938 e della disciplina transitoria, per la disparità di trattamento interna alla medesima categoria di dipendenti degli enti locali.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ricostruito il quadro normativo. Per il personale degli enti locali il riscatto del corso di studi era regolato dall’art. 69 del R.D.L. n. 680/1938, che fissava il calcolo a ritroso dalla data di conseguimento della laurea e imponeva la non sovrapposizione con periodi già coperti da contribuzione. Il d.lgs. n. 184/1997 ha armonizzato la materia, spostando il calcolo dall’immatricolazione, ma l’art. 9 ne ha limitato l’applicazione alle domande successive all’entrata in vigore del decreto. Poiché la domanda di riscatto è del 1992, la fattispecie ricade nel comma 3 dell’art. 69.
La Corte ha poi escluso la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. La disparità lamentata non attiene al diverso trattamento tra dipendenti statali ed enti locali, già ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 73/1979, bensì alla differenza interna alla medesima categoria in ragione della data di presentazione della domanda. Al riguardo la Consulta, con l’ordinanza n. 121/2003, ha chiarito che non contrasta con il principio di uguaglianza un differente trattamento applicato alla stessa categoria in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire del tempo diversifica le situazioni giuridiche, e che l’inconveniente di mero fatto derivante dal calcolo a ritroso è irrilevante. La disciplina transitoria risponde inoltre all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici già instaurati.
La Corte ha respinto anche la proposta di lettura costituzionalmente orientata, osservando che la regola uniforme per i dipendenti non può essere rielaborata ad personam per ottenere effetti più favorevoli a seconda del dies a quo preteso.
La Corte ha tuttavia rilevato un errore autonomo dell’INPS, che nel definire il riscatto non ha considerato la contemporaneità con altri servizi utili, di cui era a conoscenza per la coeva istanza dell’interessata e per le informazioni contributive in suo possesso. Il riscatto oneroso doveva pertanto essere limitato a un anno, tre mesi e nove giorni, escludendo le sovrapposizioni; a tale periodo va aggiunto quello di ricongiungimento non oneroso già coperto da contributi, per un totale di sette anni, nove mesi e quindici giorni, pari a quanto riconosciuto dall’Istituto. L’onere del riscatto già versato risulta perciò indebito nella parte eccedente. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda e le discrasie dell’Istituto.
Nota della Redazione
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