Interessi compensativi su credito di valore in contrasto con sentenza non definitiva (Cass. civ. Sez. I n. 20433 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità extracontrattuale da illecito permanente, il danno da ritardata disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento va liquidato con gli interessi compensativi calcolati sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, con decorrenza dal giorno dell’evento dannoso, e non sulla sola annualità di produzione del pregiudizio. Gli interessi compensativi risarciscono il ritardo nel pagamento e si distinguono dagli interessi legali sulla diminuzione di valore, che costituiscono mera modalità di calcolo del danno. I criteri di liquidazione fissati nella sentenza non definitiva non possono essere modificati o revocati dalla sentenza definitiva, essendo riesaminabili solo con l’impugnazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha subito l’occupazione di una porzione immobiliare disposta con ordinanza sindacale del 1975 per la realizzazione di un collettore fognario. Il giudizio di merito ha accertato che l’opera non ha determinato occupazione acquisitiva, ma un illecito comune a carattere permanente, fonte di danno in re ipsa. Dopo una sentenza non definitiva che ha riconosciuto la condanna generica al risarcimento e una sentenza definitiva di liquidazione, la società ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi riguardano il calcolo degli interessi compensativi e la nullità della sentenza per assenza di motivazione, per contrasto con la sentenza non definitiva. La Corte li esamina unitariamente per la connessione delle questioni.

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata: sulla somma riconosciuta al danneggiato va considerata, oltre alla svalutazione monetaria quale danno emergente, anche il nocumento finanziario da mancata disponibilità del denaro, che integra un lucro cessante. Se tale danno è liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, con decorrenza dall’evento dannoso.

Nel caso concreto, il CTU ha quantificato gli interessi compensativi per ciascun anno solo per 365 giorni, ossia per il solo anno di produzione dell’evento, anziché per ogni anno dal primo giorno di ciascun anno fino alla data indicata nel quesito. Il consulente ha giustificato la scelta con il rischio di duplicazione del risarcimento rispetto agli interessi legali già determinati. La Corte rileva l’errore: gli interessi compensativi hanno la diversa finalità di risarcire il ritardo nel pagamento, mentre gli interessi legali sulla diminuzione di valore costituiscono una modalità di calcolo del danno.

La Corte afferma poi che la sentenza definitiva non può modificare le statuizioni della sentenza non definitiva, i cui singoli punti sono riesaminabili solo con l’impugnazione. La non definitività concerne la non integralità della decisione, non la modificabilità di ciò che è già stato deciso. La motivazione sul punto risulta apodittica e illogica.

Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, resta assorbito per l’accoglimento dei primi due. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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