Contributi figurativi per aspettativa elettiva: domanda a pena di decadenza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 126 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’accredito figurativo dei periodi di aspettativa non retribuita fruiti per lo svolgimento di cariche elettive è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato, a pena di decadenza, nei termini previsti dalla normativa speciale di riferimento. La mancata prova di tale domanda osta all’aggiornamento della posizione contributiva e alla riliquidazione del trattamento pensionistico. Sono inconferenti, in materia, il richiamo al principio di automaticità delle prestazioni e la richiesta di costituzione della rendita vitalizia, poiché la fattispecie è integralmente disciplinata dalla normativa speciale sull’accredito figurativo.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione e collocato in pensione anticipata con il sistema misto dal 1° settembre 2021, ha adito la Corte dei conti lamentando l’omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo dal 25.3.1996 all’8.7.1999. In tale arco temporale aveva ricoperto l’incarico di consigliere provinciale ed era stato posto in aspettativa non retribuita per lo svolgimento del mandato elettivo.
Il ricorrente ha invocato l’obbligo contributivo in capo all’Istituto scolastico di appartenenza, il diritto alla costituzione della rendita vitalizia con riserva matematica ex art. 13 l. n. 1338/1962, il principio di automaticità delle prestazioni e il risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva; il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Economia hanno chiesto l’estromissione dal giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce in via preliminare il quadro normativo. L’art. 31, commi 1 e 3, l. n. 300/1970 consente ai lavoratori eletti a cariche pubbliche di essere collocati in aspettativa non retribuita e prevede che tali periodi siano utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del diritto e della misura della pensione. La norma si applica anche ai consiglieri provinciali in forza dell’art. 32 l. n. 300/1970.
L’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 564/1996 stabilisce che la domanda di accredito figurativo deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine previsto per ogni anno o frazione di esso. L’art. 38, commi 3 e 4, l. n. 488/1999 ha successivamente fissato al 30 settembre dell’anno successivo il termine per la domanda e ha previsto un termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della legge per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998.
La Corte antepone l’esame del merito alle questioni preliminari. Dalla documentazione in atti non risulta prova che il ricorrente abbia presentato all’Istituto scolastico, entro il termine di decadenza stabilito, la domanda di accredito dei contributi figurativi connessi al periodo di aspettativa per l’incarico elettivo. Tale omissione osta all’invocato aggiornamento della posizione contributiva e alla richiesta riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento.
Il Collegio giudica poi inconferenti i richiami al principio di automaticità delle prestazioni e all’istituto della rendita vitalizia, perché la materia è disciplinata dalla normativa speciale richiamata. Per le stesse ragioni risulta inconferente e infondata la domanda di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite e assorbimento di ogni altra questione.
Nota della Redazione
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