Controllo spese elettorali comunali e conformità dei rendiconti (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 88 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, è limitato alla verifica della conformità a legge delle spese elettorali sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle medesime. Per conformità a legge deve intendersi la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità valutato anche sotto il profilo temporale. Il Collegio accerta l’assenza di irregolarità nei rendiconti delle liste che hanno partecipato alla competizione elettorale e ne dispone la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale.
Il Fatto
La vicenda riguarda il controllo sui rendiconti delle spese elettorali sostenute dalle liste che hanno partecipato alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024 nel Comune di Bergamo, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti e quindi soggetto alla verifica del Collegio preposto presso la Sezione regionale di controllo per la Lombardia.
Il Collegio ha avviato l’attività istruttoria richiedendo al Comune le informazioni necessarie, tra cui la certificazione della data di insediamento del Consiglio comunale e l’elenco delle liste partecipanti con i riferimenti dei rispettivi rappresentanti, obbligati al deposito del rendiconto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il quadro normativo di riferimento, individuato nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, e nella legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificata dal decreto legge n. 91 del 2014. In particolare, l’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 attribuisce alle Sezioni regionali di controllo, e ai collegi presso le stesse istituiti, la verifica della conformità a legge delle spese sostenute per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
La natura del controllo è precisata mediante il rinvio all’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge n. 96/2012: si tratta di un controllo limitato alla verifica della conformità a legge delle spese e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse.
Il Collegio richiama quindi gli indirizzi interpretativi della Sezione delle Autonomie, contenuti nelle deliberazioni n. 24/2013 e n. 12/2014. In base alla delibera n. 24/2013, per conformità a legge deve intendersi la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità valutato anche sotto il profilo temporale, in coerenza con la tipologia delle spese ammissibili indicate ai commi 1 e 2 dell’art. 12 della legge n. 515/1993.
All’esito dell’esame della documentazione pervenuta, anche a seguito dell’attività istruttoria instauratasi per criticità emerse dall’analisi dei rendiconti, il Collegio ha rilevato che due liste non hanno sostenuto spese. Per le restanti dieci liste, ciascun rendiconto rispetta i requisiti previsti dalla normativa vigente, con conseguente accertamento di conformità alla legge delle fonti di finanziamento, delle spese sostenute e della regolarità della documentazione giustificativa.
Il Collegio accerta pertanto che non sono state riscontrate irregolarità nei rendiconti presentati dalle dodici liste e dispone, ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis, della legge n. 515/1993, che copia della deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale di Bergamo.
Nota della Redazione
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