Contributi figurativi invalidi: requisito sanitario non integrato (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 577 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico pubblico, la domanda di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. è ammissibile e rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di verifica di un requisito sanitario riferito a un trattamento pensionistico spettante a un dipendente pubblico. Il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio previsto dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 presuppone, in alternativa, un’invalidità superiore al 74 per cento oppure l’ascrizione dell’invalidità alle prime quattro categorie della tabella A allegata al d.P.R. n. 915/1978, come sostituita dal d.P.R. n. 834/1981. Il requisito sanitario non è integrato quando la consulenza accerta una riduzione della capacità lavorativa generica inferiore alla soglia di legge e l’ascrizione delle patologie, per cumulo, alla settima categoria. Il giudice non ha motivo di discostarsi dal parere medico-legale sufficientemente motivato e immune da censure, se la parte non ne argomenta l’erroneità.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente pubblico, presentava in data 13.10.2021 domanda per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno effettivo di lavoro. La competente Commissione Medica Superiore dell’INPS non lo convocava a visita. Il ricorrente proponeva allora accertamento tecnico preventivo dinanzi al Giudice del lavoro di Torre Annunziata, deducendo ernia del disco lombo-sacrale con radicolopatia, ipoacusia sensoriale bilaterale con protesi acustica e sindrome di Ménière, e assumendo una riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 74 per cento.
Il Giudice del lavoro, previa eccezione dell’INPS, dichiarava con ordinanza il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti, dinanzi alla quale le parti erano rimesse per la riassunzione. Costituitosi, l’INPS eccepiva l’inammissibilità del ricorso ex art. 445-bis c.p.c. nel processo pensionistico e, nel merito, l’infondatezza, contestando la sussistenza del requisito sanitario.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico richiama anzitutto la pronuncia con cui era stata respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS. Sul punto intervengono le Sezioni Unite della Cassazione n. 12903/2021, che hanno affermato la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di accertamento tecnico preventivo quando oggetto sia un requisito sanitario riferito a un trattamento pensionistico di un dipendente pubblico. La domanda viene quindi ricondotta a tale ambito, mirando alla verifica delle condizioni per il beneficio ex art. 80, comma 3, legge n. 388/2000.
Dichiarato ammissibile il ricorso, era stata disposta consulenza medico-legale all’unità operativa di medicina legale dell’ASL Napoli 1 Centro. Il parere pervenuto il 16.02.2024 concludeva per una riduzione della capacità lavorativa generica del 67 per cento, con decorrenza dalla data della domanda. Rilevato che il parere non si pronunciava sull’ascrivibilità tabellare, il giudice disponeva con ordinanza l’integrazione della consulenza, la quale concludeva che le patologie erano ascrivibili, per cumulo, alla settima categoria.
La Corte valuta il parere, anche all’esito dell’integrazione, completo ed esaustivo, fondato sui riscontri documentali e sull’esame diretto della parte. La norma applicabile richiede, alternativamente, un’invalidità superiore al 74 per cento o l’ascrizione alle prime quattro categorie della tabella A. L’organo peritale ha accertato una riduzione del 67 per cento, al limite della soglia ma non sufficiente a integrarla, né ha riconosciuto l’ascrizione alle prime quattro categorie. Non sussiste motivo di discostarsi dalle conclusioni del consulente, e la parte non ne ha argomentato l’erroneità.
Il ricorso, volto al riconoscimento dei benefici previdenziali dalla data della domanda amministrativa, è pertanto respinto. La particolare complessità della controversia, comprovata dagli approfondimenti istruttori, giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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