Contributi a fondo perduto e giurisdizione contabile per interesse pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 126 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda di restituzione di contributi pubblici a fondo perduto erogati a sostegno dell’imprenditoria locale, allorché il finanziamento sia stato concesso per il perseguimento di un interesse pubblico specifico, consistente nel mantenimento della produttività e dei livelli occupazionali di imprese attive messe in crisi da eventi eccezionali. In tal caso il beneficiario è legato all’amministrazione erogante da un rapporto di servizio, pur in assenza di obbligo di rendicontazione finale. La responsabilità amministrativa attinge anche il legale rappresentante che abbia reso dichiarazioni mendaci ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, disponendo fraudolentemente della somma in modo difforme dallo scopo pubblico.

Il Fatto

La società convenuta otteneva dalla Regione Calabria, per il tramite della società finanziaria regionale, un contributo a fondo perduto di euro 9.000,00 nell’ambito del bando finalizzato all’implementazione dell’Azione 3.2.1. del POR Calabria, destinato alle imprese colpite dalla crisi pandemica. Il legale rappresentante rendeva, a corredo della domanda, una dichiarazione sostitutiva circa l’insussistenza di violazioni gravi e definitivamente accertate in materia di imposte e contributi, richiesta dal punto 2.2.1 lett. c) dell’avviso.

La Procura regionale, sulla base di una segnalazione della Guardia di Finanza, ha contestato la indebita percezione del contributo, emergendo pendenze erariali della società al momento della domanda. Ha quindi esercitato l’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale, convenendo in giudizio la società e il suo legale rappresentante, rimasti contumaci.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione, dando conto dei due orientamenti formatisi nel giudice contabile. Un primo indirizzo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, ravvisando nei contributi erogati in costanza di emergenza una finalità spiccatamente solidaristica, quale ristoro del danno patito senza vincolo a un programma predeterminato dall’ente.

Un secondo indirizzo, che il Collegio condivide, afferma invece la giurisdizione contabile, ritenendo prevalente il perseguimento di un interesse pubblico specifico. La misura comunitaria recepita dalla Regione Calabria è una forma di aiuto “selettiva”, destinata alle PMI attive operanti in determinati settori, con fatturato superiore a euro 80.000,00, al fine di evitare licenziamenti e sostenere i salari nel periodo pandemico.

Ne deriva che il contributo non ha natura prevalentemente assistenziale, ma appare funzionale al mantenimento in vita delle imprese colpite, evitando il depauperamento del tessuto produttivo regionale. L’impresa beneficiaria è thus partecipe di un programma di pubblico interesse, con conseguente insorgenza di un rapporto di servizio con l’amministrazione erogante.

La giurisdizione contabile è confermata anche nei confronti del legale rappresentante, atteso che la responsabilità erariale attinge chi, con la società, abbia intrattenuto un rapporto organico e abbia concorso a distrarre le risorse dal fine pubblico. Su questo punto il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. Sez. Un. n. 295 del 2013 e Cass. Sez. Un. n. 18991 del 2017.

Nel merito, il Collegio osserva che la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 risultava non veritiera, essendo le violazioni tributarie gravi ai sensi dell’art. 48 bis del d.P.R. n. 602/1973 e definitivamente accertate. Ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, la non veridicità della dichiarazione determina la decadenza dai benefici. Il convenuto ha intenzionalmente richiesto e ottenuto il contributo non dovuto, con danno al bilancio regionale. I convenuti sono quindi condannati in solido al pagamento di euro 9.000,00, oltre accessori, e delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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