Aggravamento di infermità e nesso causale nella pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 260 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, l’aggravamento dell’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio deve essere accertato con giudizio medico-legale che verifichi il nesso eziologico tra il nuovo quadro clinico e l’evento traumatico originario. Il giudice si avvale dei pareri del Collegio Medico Legale presso la Corte dei Conti e della consulenza tecnica d’ufficio. Allorché il consulente, applicando il criterio del “più probabile che non”, escluda la derivazione causale dell’aggravamento dal trauma, ritenendolo ascrivibile a degenerazione da usura ed età, la pretesa miglioratrice della categoria tabellare risulta infondata. Il decreto concessivo dell’indennità una tantum resta immune da censure.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare di leva congedato per fine ferma, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “esiti di pregressa lussazione scapolo-omerale destra senza limitazioni funzionali in atto”, accertata con modello “C” dell’Ospedale Militare di Chieti. Il Ministero della Difesa aveva emesso il decreto concessivo di un’Indennità Una Tantum pari a due annualità di pensione privilegiata di ottava categoria della Tabella “A”.
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l’aggravamento dell’infermità, sostenendo l’ascrivibilità a categoria tabellare migliore. Il Ministero della Difesa, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato in fatto e in diritto.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte ha fondato la decisione sugli esiti dell’istruttoria tecnica. Ai pareri negativi già espressi dagli organi sanitari nel corso della fase amministrativa si sono aggiunti quelli acquisiti tramite CTU, che hanno confermato la correttezza della valutazione originaria.
Il Collegio Medico Legale presso la Corte dei Conti, incaricato con ordinanza istruttoria, ha analiticamente esaminato le vicende sanitarie del ricorrente. Dal carteggio il consulente ha tratto argomenti logici per un giudizio medico-legale corretto e completo, evidenziando che il quadro obiettivo rilevato in sede di operazioni peritali è compatibile con una condizione di esiti di lussazione scapolo-omerale destra di media entità.
Il consulente ha precisato che l’obiettività riscontrata in sede di visita collegiale ha evidenziato una motilità della spalla destra possibile su tutti i versanti, con una modesta riduzione della abduzione e intra-rotazione solo ai gradi estremi. La documentazione strumentale, datata luglio 2017, testimoniava un quadro di aggravamento delle strutture tendinee ed articolari compatibile con esiti funzionali di lieve/media entità.
Determinante è stata l’applicazione del criterio del “più probabile che non”. In considerazione del lungo lasso di tempo intercorso tra il trauma e l’accertamento, il Collegio ha ritenuto che l’aggravamento fosse ascrivibile, in termini di causalità materiale, a una degenerazione correlata all’usura ed all’età, e non al trauma originario oggetto del ricorso. Gli esiti funzionali in nesso con il trauma riconosciuto dipendente da causa di servizio, in termini di aggravamento, non sono correlabili all’evento del 1990 e pertanto non ascrivibili a categoria tabellare A.
Alla luce del motivato parere del consulente, condiviso per il rigore logico-scientifico espresso, la pretesa pensionistica del ricorrente è stata ritenuta priva di fondamento giuridico e il decreto impugnato immune da censure. Le spese di lite sono state compensate; nulla per le spese del giudizio.
Nota della Redazione
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