Contumacia e non contestazione nel giudizio di responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 158 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, la mancata costituzione del convenuto, che non prenda posizione sui fatti costitutivi posti dall’attore a fondamento della domanda, integra non contestazione ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 45, comma 24, legge n. 69 del 2009. Il giudice deve pertanto astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e ritenerlo sussistente, essendo la condotta passiva della parte incompatibile con la negazione del fatto. La percezione di finanziamenti pubblici in presenza di una misura di prevenzione personale, ostativa ex art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 159 del 2011, integra il requisito soggettivo del dolo, ove il beneficiario abbia falsamente attestato l’insussistenza di cause di divieto.

Il Fatto

Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza accertava che un imprenditore agricolo aveva percepito, per le campagne dal 2014 al 2018 e nel periodo dal 2015 al 2021, contributi pubblici a carico del F.E.A.G.A. e del F.E.A.S.R., erogati dagli Organismi pagatori A.G.E.A. e A.R.G.E.A., per complessivi Euro 67.403,54.

Dagli accertamenti emergeva che il beneficiario era stato destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per tre anni, divenuta definitiva nel 2007, circostanza ostativa all’ottenimento dei contributi. La Procura regionale, esperito l’invito a dedurre rimasto senza esito, citava in giudizio il convenuto per il danno erariale. Questi non si costituiva.

La Motivazione della Corte

La Sezione, accertata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia del convenuto ai sensi dell’art. 93 del codice della giustizia contabile, in relazione all’art. 46, comma 24, legge n. 69 del 2009, richiamando il combinato disposto degli artt. 171, comma 3, e 291, comma 1, cod. proc. civ.

Nel merito, la domanda risarcitoria è accolta integralmente. Il Collegio ritiene persuasiva la tesi della Procura, fondata sulle risultanze delle indagini penali e sul certificato del casellario giudiziale, da cui emerge la misura di prevenzione non dichiarata nelle domande di finanziamento.

La Corte valorizza l’atteggiamento processuale inerte del convenuto. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 7074 del 2006), afferma che l’art. 167, comma 1, cod. proc. civ. costruisce la non contestazione non come scelta neutra, ma come comportamento rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio. Il giudice deve astenersi dal controllo probatorio del fatto non contestato e ritenerlo sussistente, perché la condotta passiva espunge il fatto dagli accertamenti richiesti.

Diversamente opinando, osserva la Sezione, il contumace risulterebbe garantito in modo più intenso rispetto al convenuto costituito, con un palese iato incompatibile con i principi di coerenza, uguaglianza e ragionevolezza. Il requisito soggettivo del dolo è manifesto, avendo il convenuto consapevolmente indotto in errore gli Enti erogatori. Pacifico il nesso eziologico, il danno è quantificato in Euro 67.403,54, con condanna a titolo di dolo e rivalutazione dal momento di consumazione del danno, identificato nell’11.06.2018, oltre interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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