Notifica della cartella esattoriale provata dall’estratto di ruolo e dalle relate (Cass. civ. Sez. V n. 2550 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessaria la copia integrale della cartella di pagamento, che, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, si presume conosciuta ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., salva la prova contraria dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. In virtù del principio di vicinanza della prova, l’estratto di ruolo è l’equipollente della matrice e contiene gli elementi essenziali per identificare il debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Correlativamente, la giurisdizione tributaria resta circoscritta ai soli crediti di natura tributaria, con esclusione di quelli previdenziali, che radicano la giurisdizione del giudice ordinario; il giudice di merito deve verificare gli estratti di ruolo dai quali risultino la natura del credito e l’ente impositore.

Il Fatto

Il contribuente era attinto da trentasei intimazioni di pagamento emesse da una società concessionaria della riscossione. Proponeva impugnazione dinanzi alla commissione tributaria provinciale, deducendo la mancata notifica delle cartelle prodromiche e comunque l’irregolarità della notifica eseguita a mezzo del servizio postale, oltre a vizi propri degli atti impugnati e alla mancata allegazione delle cartelle.

Nel contraddittorio, la concessionaria eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice tributario per le intimazioni afferenti a crediti previdenziali e contestava la tardività delle censure. La commissione provinciale accoglieva il ricorso, rilevando che l’agente non aveva prodotto le cartelle di pagamento, così impedendo la verifica della correttezza della notifica. La commissione tributaria regionale respingeva l’appello. La concessionaria proponeva allora ricorso per cassazione con due motivi; il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello disatteso l’eccezione di parziale difetto di giurisdizione quanto ai crediti previdenziali. La Corte dichiara il motivo fondato, affermando che la giurisdizione tributaria è limitata ai soli crediti di natura tributaria, mentre quelli previdenziali radicano la giurisdizione del giudice ordinario. La commissione regionale, osserva il Collegio, ha omesso di verificare gli estratti di ruolo, dai quali risultavano la natura del credito e l’ente impositore.

Con il secondo motivo si denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2714 e 2718 cod. civ., oltre che dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973. Anche tale censura è accolta. La ricorrente aveva prodotto le copie delle intimazioni, gli estratti di ruolo e le relate di notifica delle cartelle, sicché la produzione documentale risultava idonea a provare la ritualità delle notifiche.

La Corte richiama l’orientamento costante di legittimità: in tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento e della data è assolta con la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata, in applicazione del principio di vicinanza della prova e della presunzione di conoscenza dell’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente dimostri l’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. Sono richiamate, tra le altre, Sez. V n. 33563 del 28.12.2018, Sez. I n. 16121 del 14.06.2019 e Sez. V n. 20769 del 21.07.2021.

La Corte ribadisce poi che l’estratto di ruolo è l’equipollente della matrice: ne costituisce la fedele riproduzione e contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Per l’effetto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con esclusivo riguardo alle intimazioni afferenti a cartelle per debiti tributari, da individuarsi previamente, per nuovo esame delle questioni ritenute assorbite e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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