Inammissibile il ricorso contro l’interpretazione del contratto aziendale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10949 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione degli accordi aziendali che qualificano le somme erogate in occasione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, con specificazione dei canoni e delle norme violate e del modo in cui il giudice se ne è discostato. L’interpretazione prescelta non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili. Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, nr. 5, cod. proc. civ. non è configurabile, perché l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce fatto decisivo. L’obbligazione contributiva resta insensibile all’erogazione in esecuzione di un contratto di transazione quando persiste il nesso di dipendenza tra le somme e il rapporto di lavoro.

Il Fatto

La società datrice di lavoro corrisponde ai lavoratori, in occasione di accordi conclusi in sede di risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, somme a titolo di mensilità aggiuntive. L’INPS pretende su tali importi la contribuzione previdenziale, mentre la società ne contesta l’assoggettamento.

La Corte di appello distingue: le somme attribuite in sede transattiva al fine di prevenire il contenzioso sulla quantificazione del trattamento di fine rapporto partecipano della natura di quest’ultimo e sono escluse dall’imponibile; le mensilità aggiuntive, avendo funzione sostitutiva dell’indennità di mancato preavviso, vi rientrano. Entrambe le parti ricorrono in Cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi del ricorso principale, che pongono la questione della sottoposizione a contribuzione delle mensilità aggiuntive previste negli accordi di risoluzione consensuale. Muove dalla ratio decidendi della sentenza impugnata: l’obbligazione contributiva può essere insensibile al fatto che le somme siano erogate in esecuzione di un contratto di transazione; ciò che rileva è il nesso di dipendenza tra le somme e il rapporto di lavoro. La transazione, in sé, non spezza necessariamente il collegamento, occorrendo a tal fine una clausola novativa che attribuisca alla dazione un titolo nuovo e autonomo.

Il richiamo normativo è l’art. 12, comma 4, lett. a), della legge n. 153 del 1969, che individua la retribuzione imponibile ricomprendendo tutte le erogazioni giustificate dal rapporto di lavoro, con esclusione dei soli titoli tassativamente indicati: le somme a titolo di trattamento di fine rapporto, quelle erogate per incentivare l’esodo e quelle che traggono origine dalla cessazione, salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso.

La Corte osserva che il giudizio della Corte di appello è frutto dell’esegesi di plurime fonti negoziali di natura aziendale e costituisce un tipico accertamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Richiama l’orientamento costante (Cass. n. 36337 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 10745 del 2022): il sindacato non può investire il risultato interpretativo in sé ed è inammissibile ogni critica che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto. Quando trova applicazione il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, nr. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame della questione interpretativa non è neppure riconducibile al vizio, perché l’interpretazione di una clausola non è fatto decisivo (Cass. n. 21779 del 2019; Cass. n. 5795 del 2017).

I rilievi della società si limitano a offrire una diversa lettura delle fonti e restano irrilevanti in questa sede. Non decisivi sono i precedenti richiamati (Cass. n. 97 del 1986, n. 1222 del 1994, n. 2213 del 1995), perché l’oggetto del giudizio di legittimità resta delimitato dalle ragioni della statuizione impugnata. Né vale l’esigenza di soluzioni ermeneutiche uniformi per i contratti aziendali di imprese di rilievo nazionale, poiché letture diverse delle medesime clausole sono state parimenti ratificate (Cass. n. 6396 del 1995; Cass. n. 11128 del 1996 hanno ritenuto plausibile l’imputazione delle mensilità aggiuntive all’indennità sostitutiva del preavviso). Segue l’inammissibilità del ricorso principale e, per analoghe ragioni, di quello incidentale dell’INPS, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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