Assolto dalla Corte dei conti: l’ente rimborsa le spese legali anche senza liquidazione del giudice contabile (Cass. civ. Sez. Lav. n. 3098 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese legali del giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, conclusosi con il proscioglimento del dipendente convenuto, il rimborso delle spese defensionali sostenute, ex art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 543 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 639 del 1996, nella formulazione antecedente il d.l. n. 203 del 2005, applicabile ratione temporis – spettante anche agli amministratori di enti pubblici economici, in quanto sottoposti a detto giudizio – è ammissibile sia in ipotesi di liquidazione operata dalla Corte dei conti a carico dell’amministrazione di appartenenza non pienamente satisfattiva, per l’eventuale importo eccedente, sia, nel caso in cui il giudice contabile non abbia provveduto, per la liquidazione integrale delle spese legali sostenute, ferma restando la necessità dell’acquisizione, a carico dell’amministrazione, del parere di congruità da parte dell’Avvocatura di riferimento dell’ente, ex art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 1997, salvo che la richiesta di rimborso sia intervenuta non già in sede amministrativa, ma direttamente in sede giudiziale. (Fattispecie relativa a rimborso chiesto dal Direttore di un Consorzio industriale provinciale per l’intero importo delle spese sostenute, in assenza di liquidazione da parte della Corte dei conti). (Rv. 677819-01)
Il Fatto
Il direttore di un consorzio industriale provinciale sardo era stato convenuto dalla Procura regionale della Corte dei conti in due giudizi di responsabilità erariale, conclusi nel 2006 con la sua assoluzione senza pronuncia sulle spese. Il difensore, non pagato, lo aveva citato per i compensi; il direttore aveva chiamato in causa il consorzio per essere tenuto indenne.
Il Tribunale di Cagliari aveva accolto entrambe le domande e la Corte d’appello aveva confermato, applicando l’art. 3, comma 2-bis, d.l. n. 543/1996 e ritenendo non necessari il parere di congruità dell’Avvocatura e il gradimento dell’ente sul difensore. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
La Sezione Lavoro respinge il ricorso. La responsabilità contabile colpisce chi gestisce denaro pubblico a prescindere dalla qualifica: il direttore, sottoposto al giudizio della Corte dei conti, ha diritto al rimborso e il consorzio, ente pubblico economico, è l’amministrazione di appartenenza tenuta a corrisponderlo, secondo il concetto «a geometria variabile» di pubblica amministrazione.
La questione dell’applicabilità dell’art. 10-bis d.l. n. 203/2005 è irrilevante. Le Sezioni Unite (n. 31137/2024) hanno escluso che la norma riservi alla Corte dei conti in via esclusiva la liquidazione delle spese del prosciolto, che può chiedere all’amministrazione il maggior importo: se è ammessa la liquidazione dell’eccedenza, lo è anche quella integrale nel caso di non liquet del giudice contabile.
Il parere di congruità dell’Avvocatura, già previsto dall’art. 18, comma 1, d.l. n. 67/1997 e riferibile anche alle avvocature di enti diversi dallo Stato, va richiesto dall’amministrazione, non dal dipendente; è obbligatorio ma non vincolante per il giudice (S.U. n. 8455/2008; Cass. n. 21167/2024) ed è un atto interno del procedimento amministrativo di rimborso. Se la vicenda nasce direttamente in sede giudiziale, la valutazione di congruità spetta solo al giudice: altrimenti si creerebbe una condizione di procedibilità non prevista, e l’amministrazione che non chiede il parere non può farsene scudo. La censura sul mancato pagamento preventivo dei compensi è inammissibile, non essendo contestata la condanna a «rimborsare».
Anche il terzo motivo è respinto: l’art. 3, comma 2-bis, d.l. n. 543/1996 non subordina il rimborso al comune gradimento del legale, previsto dall’abrogato art. 67 d.P.R. n. 268/1987 per gli enti locali, e il ricorrente non indica alcuna norma pattizia applicabile né contesta il rilievo sull’assenza di controindicazioni alla nomina. Spese compensate; dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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