Limiti all’errore revocatorio e travisamento della prova (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10228 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. la sola erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, sempre che il fatto non abbia costituito oggetto di discussione tra le parti. Tale errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa del giudice, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e della immediata rilevabilità dal solo raffronto tra sentenza e atti processuali ed essere essenziale e decisivo. Il travisamento della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto solo quando concerne il contenuto oggettivo del fatto probatorio e non già la verifica logica della sua riconducibilità al fatto da provare, dovendosi invece censurare con l’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. qualora rifletta la lettura prospettata da una delle parti su un punto controverso. L’errore percettivo presuppone sempre l’incontrovertibilità del fatto: se c’è controversia c’è giudizio e se c’è giudizio non può configurarsi un errore revocatorio.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, già titolari di rapporti a termine con la Regione Campania regolati da convenzioni più volte prorogate, erano stati successivamente assunti a tempo indeterminato in virtù di una legge regionale di stabilizzazione. Essi avevano proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva rigettato la loro domanda di pagamento del TFR maturato nel periodo antecedente all’assunzione stabile, ritenendo sussistente una continuità giuridica tra i due rapporti. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile la revocazione, qualificando l’errore denunciato come giudizio interpretativo e non come errore percettivo. Avverso tale declaratoria i lavoratori ricorrevano per cassazione deducendo la violazione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esordito richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 20013 del 2024 in materia di errore revocatorio, precisando che il vizio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nella erronea percezione dei fatti che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto incontrovertibile, con esclusione di ogni attività interpretativa e valutativa e con la necessaria presenza dei caratteri dell’evidenza assoluta, dell’immediata rilevabilità e della decisività. Ha quindi ritenuto che, nella specie, l’assenza di continuità giuridica tra i due rapporti non risultasse dagli atti in modo assolutamente evidente, dal momento che né la legge regionale, né la delibera di avvio della stabilizzazione, né il contratto individuale di lavoro dichiaravano esplicitamente la cesura tra i rapporti.
La Corte ha rilevato che l’accertamento dell’unicità del rapporto, da cui era disceso il rigetto della domanda di TFR, aveva richiesto l’esame del contratto di lavoro alla luce della normativa regionale, configurando un’attività di interpretazione giuridica e non di mera percezione fattuale. Ha pertanto escluso la configurabilità dell’errore revocatorio, trattandosi di vizio che avrebbe potuto essere censurato, se del caso, come violazione o falsa applicazione di legge.
Quanto alla tesi dei ricorrenti circa l’ampliamento dello spazio della revocazione dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la Corte l’ha respinta richiamando le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova, per svista concernente il fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione, mentre la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto da provare, ove il punto sia stato controverso, va censurata ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. Ha infine condiviso il passaggio delle Sezioni Unite n. 5472 del 2024 per cui «se c’è controversia c’è giudizio, e se c’è giudizio non c’è errore percettivo», rigettando il ricorso con condanna alle spese e doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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