Responsabilità contabile per contributi PAC indebitamente percepiti senza titolo di conduzione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 53 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi agricoli della politica agricola comune, l’assenza di un valido titolo giuridico di conduzione dei terreni dichiarati esclude in radice la possibilità di accedere ai sostegni economici. La dichiarazione di conduzione di fondi non più nella disponibilità del richiedente, in quanto superiore alla soglia di tolleranza dello 0,5% o a un ettaro, integra la dichiarazione eccessiva intenzionale e impone la decadenza dai benefici e la restituzione delle somme indebitamente percepite. Tale condotta è connotata da dolo e determina responsabilità amministrativa per danno erariale, restando irrilevante il ritardo nella materiale re-immissione in possesso dei terreni da parte dell’ente venditore. Il concorrente che, mediante la cessione di titoli PAC privi di valore e l’operatività sul conto corrente del beneficiario, contribuisca all’altrui illecita percezione risponde in solido del danno.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di due coniugi, ai quali ha contestato un danno erariale di oltre 321.000 euro cagionato all’ARCEA. Secondo l’attore contabile, i convenuti avrebbero indebitamente beneficiato di contributi agricoli dichiarando falsamente la conduzione di terreni non più nella loro disponibilità, in quanto già oggetto di risoluzione dei contratti di acquisto con patto di riservato dominio stipulati con l’ISMEA.

Il primo convenuto avrebbe ottenuto contributi per le campagne 2011 e 2012; la seconda per il periodo 2013-2021, nonostante l’interdittiva antimafia emessa a suo carico. I convenuti, tardivamente costituitisi, hanno eccepito la sospensione del giudizio per pendenza del procedimento penale, la prescrizione dell’azione e la carenza dell’elemento psicologico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di sospensione, escludendo la sussistenza della pregiudizialità penale e dei presupposti della sospensione facoltativa di cui all’art. 106, secondo comma, c.g.c., atteso che la documentazione acquisita con l’istruttoria collegiale è sufficiente a decidere.

È stata altresì dichiarata inammissibile l’eccezione di prescrizione. I convenuti, costituitisi tardivamente, sono decaduti dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio ai sensi degli artt. 86, secondo comma, lett. g), e 90 c.g.c.; la prescrizione non è rilevabile d’ufficio. Nel merito, si tratta di occultamento doloso del danno, con decorrenza del termine dalla segnalazione della polizia giudiziaria.

Quanto alla posizione del convenuto, la Corte ha accertato che lo stesso non aveva più la disponibilità giuridica dei terreni dal novembre 2010, a seguito della risoluzione giudiziale del contratto. La dichiarazione relativa a 24 ettari su 87, superando la soglia dello 0,5%, integra la dichiarazione eccessiva intenzionale ex art. 60 del Regolamento CE n. 1122/2009 e art. 16, sesto comma, del Regolamento CE n. 65/2011, con conseguente decadenza dai benefici. Richiamando l’art. 30 del Regolamento CE n. 73/2009, i Regolamenti CE nn. 1698/2005 e 1306/2013 e l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, il Collegio ha confermato il danno di euro 89.204,35, escludendo la responsabilità solidale della coniuge per tale posta.

Per la seconda convenuta, destinataria dell’interdittiva antimafia ex artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 252/1998 e degli artt. 84 e 92 del d.lgs. n. 159/2011, la Corte ha accertato la presentazione di domande dal 2013 al 2021 dichiarando terreni non più nella sua disponibilità. Il ritardo nella re-immissione in possesso da parte di ISMEA non esclude il dolo, risultando la convenuta consapevole dell’inutilizzabilità dei terreni.

La Corte ha infine affermato il concorso doloso del coniuge nell’illecito della moglie, ex art. 1, comma 1 quinquies, della legge n. 20/1994, per la cessione di 24 titoli PAC privi di valore e l’operatività sul conto corrente della beneficiaria. I convenuti sono stati condannati in solido al risarcimento di euro 231.472,42, oltre accessori e spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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