Dipendenza da causa di servizio e rilevanza della coesistenza nosologica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 49 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità richiede l’accertamento del nesso causale o concausale secondo il principio della causalità adeguata, con valutazione che deve estendersi anche alla coesistenza e all’interdipendenza tra patologie. In presenza di un quadro tecnico complesso, il giudice contabile può disporre consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 166 c.g.c. e, ove le conclusioni del perito siano logicamente coerenti e complete, è tenuto a motivare l’eventuale difformità. Il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, in quanto atto endoprocedimentale, non è autonomamente lesivo e non giustifica la sua legittimazione passiva nel giudizio. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, tuttavia, non comporta automaticamente il diritto a pensione privilegiata, che resta escluso in caso di ascrivibilità del complesso menomativo alla tabella B.

Il Fatto

Nel corso del servizio militare come militare di truppa, il ricorrente subiva un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, riconosciuto dipendente da causa di servizio. Tra il 2010 e il 2013 seguivano accertamenti e un intervento chirurgico per una tendinopatia rotulea sinistra cronica. La Commissione medica interforze, nel 2013, aveva riconosciuto il trauma e la conseguente infermità come dipendente da causa di servizio quale “unico complesso morboso“.

Il Comitato di Verifica per le cause di servizio, nuovamente interpellato, aveva invece concluso che la tendinopatia doveva ritenersi preesistente al trauma. Il Ministero si era conformato, con decreto successivamente impugnato. Dopo il rigetto in primo grado e l’annullamento con rinvio in appello per motivazione gravemente carente su un punto dirimente, la causa è stata riassunta davanti alla Sezione giurisdizionale regionale.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha innanzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale organo di supporto del Comitato di Verifica per le cause di servizio. Il parere del Comitato, secondo l’orientamento maggioritario richiamato, costituisce atto endoprocedimentale di natura valutativa, non autonomamente lesivo, ma solo strumentale al provvedimento finale dell’amministrazione.

Nel merito, la questione involgeva aspetti tecnici della scienza medica. Poiché nel primo grado il consulente non si era pronunciato sull’eventuale concausalità, è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 166 c.g.c., affidata al Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa, con quesito volto ad accertare la dipendenza o l’interdipendenza della tendinopatia dal trauma, secondo il principio della causalità adeguata.

Il Collegio peritale, dopo aver esaminato la documentazione, ha qualificato il complesso menomativo come dipendente da causa di servizio, ascrivendolo alla tabella B con quattro annualità di tabella A, ottava categoria. Il CTU ha escluso che la successiva diagnosi di tendinopatia potesse essere qualificata come aggravamento o interdipendenza rispetto alla distorsione originaria, configurandosi piuttosto una coesistenza.

Il giudice ha ritenuto la relazione tecnica correttamente motivata, analitica e logicamente coerente, con contraddittorio tecnico rispettato tra le parti. Non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio peritale, ha dichiarato sussistente la dipendenza da causa di servizio, ma non ha riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata, essendo il complesso ascritto alla tabella B. Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *