Cessata materia del contendere su ricalcolo pensionistico ex art 54 dPR 1092/73 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 160 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per ottenere il ricalcolo del trattamento con applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, la sopravvenuta liquidazione della prestazione richiesta, documentata dall’ente previdenziale nel corso del processo, determina la cessata materia del contendere. Ne consegue l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite, in ragione del venir meno dell’interesse alla decisione nel merito. La declaratoria presuppone che la pretesa dedotta in giudizio sia stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione resistente.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente pubblico in quiescenza, ha proposto ricorso davanti alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo il ricalcolo del trattamento pensionistico mediante applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente riconoscimento dell’aliquota fissa del 44 per cento.
L’INPS, costituendosi in giudizio, ha rappresentato di aver già provveduto a rideterminare la pensione in conformità a quanto disposto dalle Sezioni Riunite, applicando l’aliquota del 2,44 per cento, e di aver corrisposto gli arretrati, producendo la relativa documentazione. L’Istituto ha quindi concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico delle pensioni ha rilevato che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica oggetto della domanda è stata liquidata dall’ente previdenziale. L’atto introduttivo aveva ad oggetto proprio l’applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, e tale pretesa risulta ormai soddisfatta.
La motivazione si fonda su un accertamento di fatto essenziale: la sopravvenuta liquidazione della prestazione richiesta, documentata dall’Istituto con la produzione in causa degli atti relativi. Da ciò deriva il venir meno dell’interesse del ricorrente a una pronuncia di merito, non residuando alcuna utilità ulteriore rispetto a quella già conseguita.
Il Collegio, in composizione monocratica, ha quindi dichiarato la cessata materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. La decisione non affronta nel merito la questione dell’aliquota applicabile alla quota retributiva, limitandosi a prendere atto della sopravvenuta definizione amministrativa della pretesa.
Quanto alle spese, la Corte ha disposto la compensazione delle spese di lite, nulla statuendo per le spese di giudizio. La vicenda processuale si conclude dunque con una pronuncia di carattere meramente processuale, priva di incidenza sul diritto sostanziale fatto valere.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.