Frode sui contributi PAC e occultamento doloso: decorrenza della prescrizione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 1 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella frode in danno delle istituzioni comunitarie e della Regione, realizzata mediante domande di aiuto della Politica Agricola Comune contenenti dati falsi sui requisiti di condizionalità, l’occultamento doloso è insito nella condotta stessa e non richiede una autonoma ed ulteriore attività di dissimulazione. Ne consegue che il termine quinquennale dell’azione di responsabilità amministrativa decorre dalla scoperta del danno e non dal momento in cui la notizia di danno sarebbe stata astrattamente conoscibile. È irrilevante che la segnalazione alla Procura contabile potesse essere trasmessa in precedenza, poiché la norma àncora il dies a quo al preciso verificarsi dell’evento, senza prevedere l’eventualità della conoscibilità potenziale. L’obbligo di tempestiva segnalazione della Guardia di Finanza opera, peraltro, nel rispetto dei vincoli del segreto istruttorio di cui all’art. 329 c.p.p., che perdura fino alla discovery ex art. 415-bis c.p.p. Nel merito, la mancata coincidenza dei mappali tra quelli indicati dal pascolatore e quelli inseriti nelle domande di aiuto non prova di per sé la falsità, quando le particelle rientrano nel medesimo Comune per effetto della naturale transumanza.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un imprenditore agricolo per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale di € 60.110,72 in favore della Regione Lombardia, per il tramite dell’Organismo Pagatore Regionale, a titolo di dolo. L’addebito riguardava la percezione illecita di contributi eurocomunitari PAC, programmazione 2007-2014, per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012, per complessivi € 78.986,12. Secondo l’accusa, l’azienda agricola avrebbe indicato nelle domande di aiuto la conduzione per monticazione di terreni montani tramite terzi allevatori, i quali hanno poi smentito di avere pascolato i propri capi su quei terreni.

La notizia di danno è costituita dalla segnalazione della Guardia di Finanza del 23.04.2021, relativa a un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio. Il convenuto ha eccepito la prescrizione dell’azione, sostenendo l’insussistenza dell’occultamento doloso, e ha contestato nel merito la fondatezza delle contestazioni. La Regione Lombardia è intervenuta ad adiuvandum dell’attore pubblico, chiedendo la condanna al pagamento del residuo.

La Motivazione della Corte

Sull’eccezione preliminare di prescrizione, il Collegio rileva che la condotta consiste nella presentazione di richieste di contributo formalmente regolari ma contenenti dati falsi, e integra una vera e propria frode a danno delle istituzioni comunitarie e della Regione, dolosamente occultata. In tali fattispecie l’occultamento doloso è insito nella frode stessa, con conseguente applicazione del termine quinquennale decorrente dalla scoperta del danno, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994.

La Corte precisa che l’eventuale trasmissibilità anteriore della notizia di danno è irrilevante: la norma non prevede tale evenienza e ancora il dies a quo al preciso momento in cui l’evento si è verificato, coincidente con il 23.04.2021. Osta a ogni diversa ipotesi il disposto dell’art. 329 c.p.p., poiché l’obbligo di segnalazione della Guardia di Finanza alla Procura contabile opera nel rispetto del segreto istruttorio, che perdura fino alla discovery o fino all’autorizzazione del pubblico ministero penale.

Nel merito, la domanda è solo in parte fondata. I contributi richiedevano la sussistenza delle c.d. condizionalità: proprietà o disponibilità dei terreni, utilizzo a pascolo o sfalcio annuale anche tramite terzi, produzione dei modelli 7 di monticazione e demonticazione. Per le annualità 2009 e 2010 il Collegio non ritiene raggiunta la prova dell’illecito, poiché le dichiarazioni dei pascolatori erano vaghe e generiche. La mancata esatta coincidenza dei mappali non è decisiva: la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui tale discrasia non comprova nulla di falso quando le particelle rientrano nello stesso Comune, essendo logica la distribuzione del bestiame per naturale transumanza.

Per le annualità 2011 e 2012, invece, le dichiarazioni del pascolatore risultano di contenuto inequivoco e immune da contraddizioni, delineando il meccanismo fraudolento descritto dalla Procura. Tali fonti probatorie atipiche sono liberamente valutabili dal giudice. L’elemento soggettivo è il dolo, avendo il convenuto presentato documenti falsi a sostegno della domanda, non essendo ipotizzabile l’indicazione per mero errore del nome del pascolatore.

La domanda è pertanto respinta per gli anni 2009 e 2010 e accolta per gli anni 2011 e 2012, con condanna al pagamento del debito residuo di € 20.761,46, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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