Pensione privilegiata: decadenza quinquennale decorre dalla cessazione del servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 140 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di pensione privilegiata ordinaria deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge n. 274/1991. Il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo non equivalgono alla domanda di trattamento pensionistico privilegiato, trattandosi di richieste del tutto diverse. La teorica imprescrittibilità del diritto a pensione non incide sulle modalità concrete del suo esercizio, restando il legislatore abilitato a stabilire termini di decadenza a tutela della certezza dei rapporti giuridici.

Il Fatto

Il ricorrente, già dirigente medico presso un’azienda sanitaria provinciale, ha convenuto in giudizio l’INPS per ottenere la concessione della pensione privilegiata ordinaria e il pagamento dei ratei arretrati, oltre accessori e spese. Esponeva che, con provvedimento risalente al 1985, era già stata riconosciuta, in costanza di servizio, l’infermità all’apparato digerente ascrivibile a causa di servizio, con concessione dell’equo indennizzo.

Cessato dal servizio il 31 dicembre 2011, il ricorrente assumeva di aver presentato una prima domanda in formato cartaceo, poi reiterata in via telematica il 9 giugno 2020, e di aver proposto istanza di riesame in autotutela. L’INPS, costituendosi, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, essendo la domanda di pensione privilegiata proposta per la prima volta il 2 luglio 2020, ben oltre il quinquennio dalla cessazione dal servizio.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile per intervenuta decadenza. Il Giudice richiama l’art. 14, comma 1, della legge n. 274/1991, secondo cui la domanda di trattamenti privilegiati deve essere presentata nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, salvo che si tratti di malattia insorta dopo la scadenza del termine, come precisato dalla Corte costituzionale n. 43/2015.

La domanda di pensione privilegiata non può ritenersi compresa nella diversa istanza volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio o l’equo indennizzo: si tratta di richieste del tutto diverse (Sez. Giur. Sicilia n. 382/2024). L’assunzione di iniziative per il riconoscimento della causa di servizio non neutralizza, assorbendolo, l’obbligo di richiedere il trattamento pensionistico (Sez. II Centr. n. 287/2000).

Le argomentazioni del ricorrente sull’inapplicabilità della decadenza nei casi di causa di servizio già riconosciuta in costanza di attività lavorativa sono prive di fondamento. Le sentenze della Corte costituzionale n. 323/2008 e n. 43/2015 non depongono in tal senso, essendo incentrate sulla diversa questione della decorrenza del dies a quo quando la patologia insorga dopo il collocamento in quiescenza. Inoltre, la teorica imprescrittibilità del diritto a pensione non incide sulle concrete modalità del suo esercizio né impedisce al legislatore di fissare termini di decadenza a tutela della certezza e stabilità dei rapporti giuridici, che non possono restare sospesi sine die.

Nel caso concreto, il ricorrente è cessato dal servizio il 31 dicembre 2011 e ha presentato l’istanza per il riconoscimento della pensione privilegiata il 9 giugno 2020, quando il termine quinquennale era oramai decorso. Quella del 9 giugno 2020 non costituisce reiterazione telematica di una precedente istanza cartacea, né un sollecito, ma la prima domanda di pensione privilegiata proposta dopo il pensionamento. La declaratoria di inammissibilità rende superfluo l’esame delle altre questioni pregiudiziali e del merito. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *