Contributi PAC e dichiarazioni mendaci rilevano per la misura di prevenzione (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 67 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di una misura di prevenzione personale applicata con provvedimento definitivo, che ometta di dichiarare la causa ostativa prevista dall’art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 159/2011, non può ottenere contributi pubblici per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ivi compresi i finanziamenti FEAGA e FEASR della Politica Agricola Comune. La condotta di chi sottoscriva domande di aiuto attestando falsamente il possesso dei requisiti integra dolo, in quanto consapevolmente orientata a un’azione contra legem. La presentazione di dichiarazioni mendaci mediante autocertificazione configura occultamento doloso del danno, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, e differisce il dies a quo della prescrizione dell’azione erariale al momento della effettiva emersione del pregiudizio. L’eccezione di prescrizione proposta oltre il termine decadenziale di cui all’art. 90 c.g.c. è inammissibile.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha convenuto in giudizio il titolare di un’impresa agricola individuale, esercente allevamento di ovini e caprini, chiedendone la condanna al pagamento di euro 63.934,21 in favore di AGEA, per i pagamenti effettuati fino a tutto il 2020, e di ARGEA Sardegna, per quelli del 2021, oltre rivalutazione, interessi e spese.
La pretesa erariale origina da una notizia di danno acquisita il 12/12/2024, a seguito di denuncia della Guardia di Finanza e previo nulla osta dell’Autorità giudiziaria ordinaria. L’indagine aveva accertato che il convenuto, destinatario di una misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, divenuta definitiva il 31 luglio 2012, aveva presentato dal 2012 al 2021 numerose domande di contributi a valere sui fondi europei, senza indicare la causa ostativa e senza aver ottenuto la riabilitazione ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 179 cod. pen.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 90 c.g.c., l’eccezione di prescrizione parziale, perché contenuta nella comparsa di costituzione depositata appena due giorni prima dell’udienza e dunque oltre il termine decadenziale. La difesa aveva peraltro dato atto della tardività della formulazione.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto pacifico che il convenuto fosse destinatario, con decreto del Tribunale di Oristano, Sezione Misure di Prevenzione, del 28/05/2012, divenuto definitivo il 31/07/2012, della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per un anno, e che non avesse conseguito la riabilitazione. Ha richiamato l’art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 159/2011, che preclude ai destinatari di misure di prevenzione definitive l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati comunque denominati, concessi da Stato, enti pubblici o Comunità europee per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Ha inoltre richiamato il comma 8 della medesima norma, nel testo risultante dalle modifiche dell’art. 24, comma 1, lett. d), d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2018, come inciso dalla Corte costituzionale n. 178 del 2021.
La Corte ha quindi escluso che l’affidamento del ricorrente al Centro di Assistenza Agricola e la complessità della modulistica potessero valere a neutralizzare l’elemento soggettivo. Ha osservato che il convenuto ha posto in essere un’attività consapevolmente diretta a ottenere le agevolazioni nonostante l’insussistenza dei presupposti, violando i vincoli del rapporto di servizio instaurato con l’ente pubblico in quanto destinatario di fondi statali, con condotta connotata da dolo.
Quanto al profilo prescrizionale, il Collegio ha ritenuto che il pregiudizio sia stato dolosamente occultato mediante dichiarazioni mendaci contenute nelle domande di aiuto: la fattispecie dannosa si è disvelata solo con la specifica attività di indagine della Guardia di Finanza, non potendo emergere dal mero esame delle domande, che a prima vista risultavano regolari. Un riscontro di rito sulla documentazione non avrebbe fatto emergere le situazioni contestate. Ha richiamato, sul punto, l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, come integrato dalla legge n. 1/2026.
Il convenuto è stato quindi ritenuto responsabile a titolo di dolo dell’intero danno, con condanna al risarcimento di euro 63.934,21 in favore dei due organismi pagatori, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT dall’ultimo pagamento e interessi legali, e al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.
Nota della Redazione
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