Danno all’immagine da peculato del presidente di ordine professionale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 146 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta, ancorché priva di pene accessorie, integra il presupposto della sentenza irrevocabile di condanna richiesto dall’art. 51, comma 7, c.g.c. per l’azione di danno all’immagine: la novella dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. incide sul solo valore probatorio, non sulla natura di pronuncia equiparabile a condanna. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è danno-conseguenza e non danno-evento: deve essere specificamente allegato e provato, anche in via presuntiva, mediante gli indicatori oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza contabile. La prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento decorre dalla data del fatto dannoso, salvo occultamento doloso, ma per il danno all’immagine opera la sospensione speciale fino alla conclusione del procedimento penale. Il criterio del duplum ex art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 ha valore orientativo e non è derogabile in senso riduttivo in presenza di condotta dolosa, cui non si applica il limite dell’art. 1, comma 1-octies.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio l’ex Presidente dell’Ordine provinciale degli Architetti, in carica dal 2013 al 2017, chiedendone la condanna al risarcimento del danno all’immagine dell’ente, quantificato in € 22.658,90, pari al doppio del profitto illecito accertato, oltre accessori e spese.
La pretesa muove da una segnalazione della Guardia di Finanza e dall’esito del processo penale, definito con sentenza di patteggiamento per peculato, limitatamente a un capo di imputazione: l’uso della carta di credito dell’Ordine per spese personali, per € 11.329,45, integralmente restituiti prima della definizione. La convenuta ha eccepito la nullità della citazione per difetto del presupposto di condanna, la prescrizione e, nel merito, l’insussistenza di un danno all’immagine concretamente provato.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di nullità. Il nuovo art. 445, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia, limita l’efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili, amministrativi e contabili, ma non ne elimina la natura di pronuncia equiparata a condanna. In assenza di una deroga espressa, la sentenza irrevocabile ex art. 444 c.p.p. continua a integrare il presupposto dell’azione erariale, come confermato dalla giurisprudenza contabile richiamata.
Quanto alla prescrizione, la legge n. 1/2026 àncora il termine quinquennale alla data del fatto, indipendentemente dalla conoscenza del danno, salvo occultamento doloso. Nel caso concreto, però, la Corte applica la norma speciale dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, che sospende il decorso fino alla conclusione del procedimento penale: per il danno all’immagine il diritto non è azionabile prima. L’azione è dunque tempestiva.
Nel merito, il Collegio ribadisce che la giurisdizione contabile è radicata ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a), c.g.c., poiché l’Ordine professionale, pur finanziato da contributi privati, persegue finalità pubbliche. Il danno all’immagine va accertato come danno-conseguenza: la condotta illecita deve ledere in concreto il prestigio dell’ente.
Sul punto la Corte ritiene provati tutti gli elementi costitutivi. Il nesso causale è diretto: le distrazioni di risorse per fini personali, compiute da un organo apicale, hanno inciso sull’integrità e sulla credibilità dell’Ordine. Quanto all’elemento soggettivo, la convenuta ha agito con dolo, consapevole dell’illiceità e dei pregiudizi patrimoniali e reputazionali, condotta ben oltre la colpa grave.
Il quantum è confermato in € 22.658,90. Il criterio del duplum ex art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 ha valore orientativo, ma non emergono ragioni per ridurlo, data la gravità, la reiterazione pluriennale e il ruolo apicale. Il clamore mediatico, pur in parte conseguente a un comunicato dello stesso Ordine, accentua la perdita di prestigio. Non si applica il limite dell’art. 1, comma 1-octies, che riduce il carico risarcitorio per i soli danni colposi: la riserva iniziale esclude i fatti dolosi. La convenuta è condannata anche alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta