Nessun obbligo di resa del conto per i consegnatari di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 189 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo al consegnatario di beni degli enti locali, un obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione non concerna beni mobili o materie dei quali l’agente abbia il debito di custodia ai sensi degli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Il conto del consegnatario, modellato sul prospetto del d.P.R. n. 194/1996, presuppone una custodia qualificata; in sua assenza il giudizio di conto è improcedibile. La declaratoria di improcedibilità comporta la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Nulla è dovuto per le spese, trattandosi di pronuncia in rito.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte esamina un conto giudiziale qualificato come conto del consegnatario, relativo all’esercizio finanziario 2021 di un ente locale. Il conto è stato depositato dall’agente contabile ed è iscritto al giudizio di conto.
Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, ossia il modello contabile della gestione del consegnatario di beni di province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane. La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto, e su tale conclusione il Collegio è chiamato a pronunciarsi.
La Motivazione della Corte
Il punto di partenza è la qualificazione della gestione. Il conto in esame è formalmente un conto del consegnatario, ma la gestione che ne forma oggetto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile consolidata, qualificata come pacifica, che nega la configurabilità di un obbligo di resa del conto giudiziale in relazione a tali beni. Tra le pronunce citate figurano la Sez. Piemonte n. 217/2018, la Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, la Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, la Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e la Sez. Calabria n. 323/2013.
Il ragionamento è consequenziale: se manca l’obbligo di resa del conto, manca il presupposto del giudizio di conto. Da qui l’improcedibilità del giudizio, che non investe il merito della gestione ma la stessa possibilità di sottoporla a rendicontazione giurisdizionale.
La pronuncia di rito produce un effetto ulteriore: la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Le spese restano non liquidate, in coerenza con la natura processuale della decisione. Il Collegio chiude dichiarando l’improcedibilità del giudizio e nulla per le spese.
Nota della Redazione
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