Contributi PAC indebitamente percepiti e responsabilità contabile per danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 66 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi comunitari erogati a valere sul FEAGA e sul FEASR, la legittima percezione presuppone un titolo giuridicamente valido e debitamente documentabile che attribuisca al richiedente la disponibilità effettiva delle superfici dichiarate. Non è sufficiente una mera relazione di fatto con i fondi altrui, né un contratto di locazione di cosa altrui stipulato da chi non abbia la disponibilità giuridica del bene. Il beneficiario che consegua le erogazioni mediante una rappresentazione sostanzialmente falsa dei presupposti normativi risponde dinanzi alla Corte dei conti per danno erariale, ed è irrilevante che il contratto di locazione sia civilisticamente valido tra le parti, poiché la validità negoziale non integra il requisito pubblicistico di conduzione.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società agricola semplice, il suo legale rappresentante e un socio amministratore di fatto, chiedendo la condanna solidale al pagamento di poco più di 66.000 euro per l’illecita percezione di contributi comunitari nelle annualità 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Domanda Unica di Pagamento e sulle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale.

Secondo l’accusa, la società aveva dichiarato la disponibilità di circa 57 ettari in forza di un contratto di affitto stipulato il 14 maggio 2018, nello stesso giorno della propria costituzione, con soggetti che non erano proprietari dei terreni, essendo intervenuta la risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà e la condanna alla restituzione dei fondi al legittimo proprietario. I convenuti hanno eccepito la validità del titolo, il possesso di buona fede e la sospensione necessaria in attesa dei giudizi civili e penali pendenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, ravvisando il rapporto di servizio tra l’amministrazione erogante e il privato beneficiario di risorse pubbliche destinate allo sviluppo di settori ritenuti di particolare rilevanza, con richiamo alle Sezioni Unite n. 7377 del 2013 e alle ordinanze n. 20434 del 2009 e n. 4511 del 2006.

Ha poi respinto l’istanza di sospensione ex art. 106 c.g.c.. Quanto ai giudizi civili, l’oggetto è diverso, vertendosi sulla legittimità delle sanzioni amministrative e non sugli elementi costitutivi della responsabilità contabile. Quanto ai procedimenti penali, le Sezioni Riunite n. 5/2020 escludono la configurabilità di una pregiudizialità in senso tecnico, sussistendo piena autonomia tra i due giudizi; il Collegio richiama anche il disfavore per le sospensioni processuali, in contrasto con la sollecita definizione delle vertenze.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina della PAC: per il FEAGA occorre un valido titolo giuridico di conduzione delle superfici dichiarate e idonei titoli di pagamento; per il FEASR valgono analoghe esigenze di verificabilità. Il fascicolo aziendale raccoglie la documentazione comprovante la disponibilità, che non può ridursi a una mera relazione di fatto. La Corte richiama l’art. 60 del Reg. UE n. 1306/2013, l’art. 19 del Reg. UE n. 640/2014, l’art. 49 del d.P.R. n. 445/2000 e l’art. 2, comma 1, della legge n. 898/1986.

La Corte ritiene il contratto del 14 maggio 2018 nullo, per mancanza di registrazione e per la sopravvivenza del precedente rapporto, secondo i principi della Cassazione n. 25503 del 2016, delle ordinanze n. 32943 del 2018 e n. 2866 del 2020 e della Corte costituzionale n. 420 del 2007. Soprattutto, i locatori non erano proprietari: la risoluzione del contratto di compravendita con patto di riservato dominio era stata dichiarata con sentenza passata in giudicato, con obbligo di restituzione. La malafede del socio e del rappresentante è provata dalla consapevolezza della vicenda giudiziaria e dalla artificiosa creazione del titolo.

Respinta l’eccezione di buona fede, il Collegio precisa che la validità civilistica della locazione di cosa altrui non rileva nel giudizio contabile, poiché la titolarità del diritto reale o personale non integra il requisito pubblicistico. Le ordinanze cautelari del Tribunale di Macerata, emesse in sede sommaria, non fanno stato. I convenuti sono quindi condannati in solido, con rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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