Debito di vigilanza e insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 61 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia titolare di un debito di custodia, che presuppone la gestione di un magazzino o deposito alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza, proprio di chi opera presso una articolazione funzionale dell’Amministrazione con compiti di mera sorveglianza sull’impiego dei beni e di gestione delle scorte assegnate per uso immediato, non integra il presupposto dell’obbligo di resa. Ove tale obbligo sia insussistente, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile per difetto del presupposto stesso dell’azione di responsabilità contabile. La qualificazione dell’incarico dipende dall’attività effettivamente svolta, non dalla formale predisposizione del modello di conto.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per le Marche è investita di un giudizio di conto nei confronti di un agente consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune, per l’esercizio finanziario 2019. Il magistrato istruttore, nella relazione, aveva rilevato il ritardo nel deposito del conto tramite l’applicativo informatico, la carenza della documentazione minima prescritta dall’art. 139, comma 2, del Codice di Giustizia Contabile, l’omessa indicazione di carico, scarico e consistenza finale dei beni e, soprattutto, la mancanza di una vera gestione di magazzino. Su queste basi ha sottoposto al Collegio, in via preliminare, la questione dell’inammissibilità o improcedibilità del conto e, in via subordinata, quella della sua irregolarità.

Il consegnatario, costituitosi con memoria, ha dedotto che il conto era stato comunque sottoposto all’Organo di controllo interno e che gli adempimenti erano stati resi entro i termini previsti dagli artt. 226 e 233 del TUEL. Ha inoltre sostenuto che il ritardo era dipeso dalla gestione della ricostruzione post-sisma e ha contestato di poter essere qualificato consegnatario per debito di custodia, non avendo mai gestito alcun magazzino. Ha chiesto pertanto l’archiviazione senza addebiti. All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, a norma del quale non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. Il criterio è ripreso dal d.P.R. n. 254/2002, che distingue i consegnatari per debito di custodia, quali agenti contabili tenuti alla resa del conto, dai consegnatari per debito di vigilanza, qualificati come agenti amministrativi e non soggetti a tale obbligo.

La sentenza ricostruisce la nozione di custodia in termini funzionali: essa richiede che il consegnatario gestisca un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni, destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’ente. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte assegnate all’ufficio per uso immediato, nei limiti qualitativi e quantitativi funzionali ai consumi programmati.

Su questa base il Collegio verifica l’attività concretamente svolta. Dagli atti emerge che l’incarico presso il Comune non comportava alcun debito di custodia, ma solo un debito di mera vigilanza. La circostanza è ammessa dallo stesso consegnatario nella memoria, là dove ha escluso di aver gestito magazzini o depositi dell’ente.

Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza contabile in materia — Sezione Calabria n. 313/2020, Sezione Veneto n. 217/2018, Sezione Abruzzo n. 102/2015 — e dichiara improcedibile il giudizio di conto, non essendo ravvisabile in capo all’agente la sussistenza dell’obbligo di resa. La statuizione attiene al presupposto dell’azione e assorbe ogni ulteriore questione di regolarità del conto.

Quanto alle spese, poiché il giudizio è limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016 il Collegio dispone la compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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