Il difetto di giurisdizione contabile per le liti sull’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 155 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che incassa e riversa l’imposta di soggiorno all’ente locale non riveste la qualifica di agente contabile. L’obbligo di versamento del tributo ha, infatti, natura esclusivamente tributaria, con la conseguenza che le relative liti tra l’ente impositore e il responsabile d’imposta appartengono alla giurisdizione tributaria, non già a quella della Corte dei conti. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice contabile sul conto giudiziale presentato dal gestore.
Il Fatto
Il Comune di Urbino aveva incaricato le strutture ricettive della riscossione dell’imposta di soggiorno, disciplinandone le modalità di riversamento con apposito regolamento e comunicando alla Sezione l’elenco degli agenti contabili incaricati. Il gestore di una struttura ricettiva presentava il conto giudiziale, redatto su modello 21, dichiarando di aver riscosso e versato complessivamente un importo inferiore a quello che, secondo accertamenti istruttori, sarebbe stato effettivamente dovuto per l’anno 2021.
Il magistrato istruttore, rilevata la discrepanza tra quanto riversato e quanto risultante dovuto sulla base dei dati inseriti nel portale “Alloggiati web” e delle dichiarazioni periodiche trasmesse al Comune, chiedeva al Collegio di pronunciarsi sul mancato discarico del conto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha richiamato, in via pregiudiziale, il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 1527/2026, secondo cui l’obbligo dei gestori di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria. Tale qualificazione comporta il venir meno della loro qualifica di agenti contabili e l’attrazione delle liti tra ente impositore e responsabile d’imposta nella sfera della giurisdizione tributaria.
La Corte ha quindi dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario, richiamando, sul punto, i propri precedenti conformi del 2026.
Ha, infine, precisato che spetterà al Comune attivarsi nelle competenti sedi amministrative e giudiziarie per ottenere quanto ancora dovuto dal gestore, compensando le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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