Pensione privilegiata e dipendenza da causa di servizio: giurisdizione e legittimazione passiva (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 65 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato quale bene della vita ambito, anche in assenza di domanda amministrativa di pensione privilegiata. Nel giudizio così instaurato il Comitato di verifica per le cause di servizio non è parte, perché rende pareri tecnici endoprocedimentali privi di lesività immediata e non autonomamente impugnabili. Parimenti estraneo al giudizio è il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri quando il dipendente sia in congedo, spettando all’INPS la competenza esclusiva sulla concessione della pensione privilegiata.
Il Fatto
Il ricorrente, brigadiere capo con qualifica speciale dell’Arma dei Carabinieri, oggi in congedo dopo oltre trent’anni di servizio, ha impugnato tre decreti con cui il Comando Generale ha recepito i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, negando la dipendenza da causa di servizio di tre infermità: una radicolopatia da ernia discale, iniziali segni di rizoartrosi e una tendinopatia calcifica della spalla. Il ricorrente ha dedotto di aver svolto attività di controllo del territorio, antibracconaggio, ordine pubblico e spegnimento di incendi boschivi, in zone montane e con climi rigidi, subendo esposizione a vibrazioni e posture incongrue.
Ha prospettato la pensione privilegiata quale bene della vita ambito e ha chiesto l’annullamento dei decreti, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e, in via istruttoria, l’acquisizione del fascicolo personale e una consulenza tecnica. Il Comando Generale ha eccepito il difetto di giurisdizione e la mancanza di legittimazione passiva; il Ministero dell’Economia ha chiesto l’estromissione del Comitato; l’INPS ha riferito di attendere il parere della Commissione Medica Ospedaliera sull’ascrivibilità tabellare.
La Motivazione della Corte
Il giudice respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che nel caso di specie sussistono sia la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia la successiva istanza di pensione privilegiata. Il percorso è sorretto dal richiamo alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2023, che ha ritenuto ammissibile il ricorso pensionistico volto all’accertamento della dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio.
Quanto al Comitato di verifica per le cause di servizio, l’eccezione è accolta. Il giudice osserva che il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, salvo il limite del giudicato, e sussiste quando il resistente non sia il soggetto nei cui confronti l’azione deve essere esercitata. Gli organi medico-legali che partecipano al procedimento rendono pareri tecnici endoprocedimentali, privi del requisito della lesività immediata e non autonomamente impugnabili. Il Ministero dell’Economia è quindi estromesso e le spese sono compensate.
È poi accolta l’eccezione relativa al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. La concessione della pensione privilegiata rientra nella competenza esclusiva dell’INPS, essendo il ricorrente in congedo dal 4 settembre 2022, dunque prima della proposizione del ricorso. Anche nei confronti del Ministero della Difesa le spese sono compensate per la definizione meramente processuale.
Il dispositivo afferma la giurisdizione della Corte, dichiara ammissibile il ricorso, estromette il Ministero dell’Economia e il Ministero della Difesa — Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, compensa le spese e dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Nota della Redazione
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