Contributi previdenziali agli amministratori locali: questione estranea alla contabilità pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 139 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 86, comma 2, TUEL in materia di versamento dei contributi previdenziali in favore degli amministratori locali, è oggettivamente inammissibile. La questione, incidendo su diritti soggettivi e rientrando nella materia previdenziale, non è riconducibile alla nozione di contabilità pubblica, neppure nella sua accezione dinamica. L’eventuale lesione del diritto soggettivo dell’amministratore al versamento dei contributi è devoluta alla cognizione del giudice ordinario in veste di giudice del lavoro. La sussistenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini costituisce indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla materia di contabilità pubblica.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha formulato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il quesito riguarda l’applicazione dell’art. 86, comma 2, TUEL e, in particolare, due profili: se sia possibile riconoscere il versamento dei contributi assistenziali al Sindaco che, all’atto dell’insediamento e per alcuni mesi successivi, abbia svolto attività autonoma e che, alla data attuale, risulti disoccupato, in carenza della dichiarazione di rinuncia all’esercizio della libera professione per tutta la durata del mandato; e se, in caso di risposta affermativa, sia possibile riconoscere gli arretrati previdenziali fin dall’inizio del mandato.

La vicenda si inserisce in un contesto di contrasto interpretativo. Le Sezioni regionali di controllo avevano storicamente ritenuto applicabile la norma solo quando il lavoratore autonomo si astenga del tutto dall’attività lavorativa. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24615/2023 e poi con ordinanza n. 18396/2024, ha invece optato per una soluzione difforme, ammettendo la contribuzione anche in assenza di formale sospensione dell’attività professionale.

La Motivazione della Corte

Prima di esaminare il merito, la Sezione verifica i requisiti di ammissibilità. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile perché trasmessa dal Sindaco per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, soggetto legittimato ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

Sotto il profilo oggettivo, la Corte distingue tra presupposti positivi e negativi. Tra i primi rilevano l’attinenza del quesito alla contabilità pubblica e la generalità e astrattezza della questione. La nozione di contabilità pubblica, chiarita dalle delibere di orientamento della Sezione delle autonomie, non può estendersi a qualsiasi attività dell’ente con riflessi finanziari. La sua accezione dinamica opera solo in presenza di disposizioni di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa, non per le questioni con meri riflessi finanziari.

Con la deliberazione n. 117/2025/QMIG, la Sezione aveva rimesso alla Sezione delle autonomie i dubbi sulla riconducibilità del quesito alla contabilità pubblica. La Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 16/2025/QMIG, ha confermato la non inerenza della questione, osservando che l’art. 86, comma 2, TUEL disciplina il versamento dei contributi previdenziali durante il mandato elettivo, questione che incide su diritti soggettivi e rientra nella materia previdenziale piuttosto che in quella contabile.

La Corte richiama la delibera n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, secondo cui la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini può costituire indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla contabilità pubblica, mancando i caratteri di specializzazione funzionale che giustificano l’attribuzione consultiva. La Sezione delle autonomie ha quindi ritenuto il quesito inammissibile, riconoscendo però la ragionevolezza dell’orientamento del giudice ordinario, secondo cui l’art. 86, comma 2, TUEL consente il versamento contributivo anche ai professionisti che non sospendono formalmente l’attività, poiché l’espletamento del mandato basta a giustificare la contribuzione e l’obbligo di attestazione formale si risolverebbe in un vincolo non previsto dalla norma.

Con il dispositivo, la Sezione dichiara la richiesta di parere oggettivamente inammissibile per estraneità alla materia della contabilità pubblica, conformandosi al principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 16/2025/QMIG, e dispone la trasmissione della deliberazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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