Inammissibile il parere su revisione dei residui attivi da sanzioni stradali (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 72 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è esperibile solo in presenza di un dubbio interpretativo su norme di contabilità pubblica, formulato in termini generali e astratti. È pertanto inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere che si risolva nella preventiva valutazione di una concreta operazione contabile che l’ente intende porre in essere. Una siffatta istanza, non prospettando un quesito ermeneutico, non soddisfa i requisiti di ammissibilità enucleati dalla giurisprudenza consultiva e profila il rischio di interferenza con le altre funzioni intestate alla Corte dei conti. Resta ferma l’ammissibilità sotto il profilo soggettivo e procedurale della richiesta sottoscritta dal Sindaco e trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha trasmesso, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una nota con cui ha chiesto alla Sezione regionale di controllo di valutare la correttezza di una operazione che l’ente intende porre in essere in materia di residui attivi. Oggetto dell’istanza è la revisione della quantificazione dei residui attivi relativi alle sanzioni del Codice della Strada, in particolare per il recupero coattivo delle stesse.
Il Comune ha rappresentato la propria prassi di non effettuare l’accertamento contabile delle sanzioni al momento della notifica, ma solo al passaggio della gestione della riscossione al concessionario, anche a distanza di anni e per un importo comprensivo degli oneri di riscossione e dell’aumento semestrale. L’ente ha dichiarato di voler ridurre, utilizzando quota del FCDE, la somma attualmente a residuo attivo, lasciando solo gli importi delle sanzioni, e di voler accertare in competenza e per cassa le maggiori somme derivanti da interessi e sanzioni per ritardato pagamento. Il Comune ha chiesto una conferma della bontà dell’operazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina in via preliminare i profili di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta, alla stregua dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e dei consolidati orientamenti della Corte. Sotto il profilo soggettivo e procedurale l’istanza è ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco, organo istituzionalmente legittimato a rappresentare l’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, e ritualmente trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.
Sotto il profilo oggettivo, la Corte richiama i requisiti di ammissibilità enucleati dalle delibere di orientamento e di indirizzo nomofilattico, individuabili nell’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, nella sufficiente generalità e astrattezza dello stesso e nel difetto di interferenza con altre funzioni intestate alla Corte o con le funzioni giurisdizionali di altre magistrature, secondo la deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG.
La Sezione ricorda che il quesito deve essere attinente alla risoluzione di un dubbio interpretativo sul significato di norme giuridiche nel campo della contabilità pubblica, richiamando sul punto la Sez. contr. Liguria n. 4/2022/PAR, la Sez. contr. Sardegna n. 159/2022/PAR e la Sez. contr. Campania n. 69/2020/PAR. La richiesta deve inoltre permettere di individuare con certezza i termini della problematica su cui si appuntano le perplessità interpretative dell’ente, secondo la Sez. contr. Liguria n. 10/2022/PAR, che richiama la Sez. contr. Campania n. 214/2019/PAR e la n. 69/2020/PAR.
Applicando tali criteri, la Corte rileva che l’istanza, la cui formulazione risulta peraltro non del tutto chiara, è priva della prospettazione di un dubbio interpretativo sul significato di una disposizione in materia di contabilità pubblica. Essa si riferisce alla preventiva valutazione di una concreta operazione che l’ente intende porre in essere, profilando il rischio di una possibile interferenza dell’esercizio della funzione consultiva con quello delle altre funzioni intestate alla Corte dei conti.
La nota trasmessa non possiede quindi i caratteri idonei a renderla passibile di valutazione nel merito, poiché la richiesta esula dal perimetro che delimita la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo. La Sezione dichiara pertanto inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere, nei termini di cui in motivazione.
Nota della Redazione
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