Contributi previdenziali e giurisdizione del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 1243 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto atti che accertano una situazione debitoria per contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 442 cod. proc. civ., in ragione della natura di diritto soggettivo del rapporto previdenziale. Il criterio discriminante si fonda sulla causa petendi e sul petitum sostanziale, non sulle mere allegazioni della parte. Non esclude tale giurisdizione la circostanza che venga dedotta l’illegittimità di atti amministrativi presupposti, potendo il Giudice ordinario disapplicarli in via incidentale, a condizione che l’atto illegittimo rilevi come mero antecedente logico e non come fondamento del diritto. La pronuncia del Comitato amministratore del fondo pensioni, resa sul ricorso amministrativo avverso la nota di rettifica, resta estranea alla giurisdizione amministrativa, costituendo il ricorso amministrativo condizione di procedibilità dell’azione davanti al Giudice del lavoro.

Il Fatto

La società ricorrente, che gestisce palestre, aveva presentato all’I.N.P.S. sette distinte domande di accesso al fondo di integrazione salariale previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per fronteggiare le perdite conseguenti alla sospensione dell’attività imposta dall’emergenza epidemiologica.

Con l’istanza presentata il 24 dicembre 2020 la società aveva indicato 4.883 ore da integrare. L’I.N.P.S. accolse parzialmente la domanda con provvedimento notificato il 30 aprile 2021, riconoscendo il titolo per 4.882 ore e un importo di Euro 49.452,56, autorizzando poi il conguaglio. La società procedette a conguaglio per una somma maggiore, sostenendo che il dato delle 4.883 ore era frutto di un refuso e che il numero corretto, pari a 15.081 ore, era contenuto nel file in formato «.csv» allegato alla domanda. L’I.N.P.S. emise quindi una nota di rettifica per Euro 90.207,95 tra differenze contributive e sanzioni; il ricorso amministrativo al Comitato fu respinto. Da qui il ricorso al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile difetto di giurisdizione rispetto alle domande di annullamento della nota di rettifica, della deliberazione del Comitato e dell’invito a regolarizzare. La questione è stata risolta nel senso della spettanza della cognizione al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

Il criterio discriminante, secondo il costante insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, si basa sull’analisi della causa petendi e del petitum sostanziale, non sulle allegazioni formali della parte (Cassazione civile, Sezioni Unite, 28 dicembre 2024, n. 3475). Ne deriva che le controversie sugli atti che accertano una situazione debitoria per contributi dovuti agli enti previdenziali spettano al Giudice ordinario, ai sensi dell’art. 442 cod. proc. civ. (Consiglio di Stato, Sez. III, 18 marzo 2024, n. 2605; Cassazione civile, Sezioni Unite, 23 luglio 2018, n. 19523).

Tale giurisdizione non può essere esclusa per il solo fatto che venga dedotta l’illegittimità di atti amministrativi a monte. Il Giudice ordinario può verificarne incidentalmente la legittimità e disapplicarli ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E, purché l’atto illegittimo rilevi come mero antecedente logico e la questione sia proposta come pregiudiziale in senso tecnico, restando escluso il sindacato sulle valutazioni di merito (Cassazione civile, Sezioni Unite, 25 maggio 2018, n. 13193).

Quanto alla deliberazione del Comitato, la sua natura amministrativa non muta la natura di diritto soggettivo del rapporto controverso. Il ricorso amministrativo preventivo costituisce condizione di procedibilità della successiva azione davanti al Giudice del lavoro, secondo l’art. 443, comma 1, cod. proc. civ. Irrilevante è poi che il ricorso verta sul numero delle ore, profilo strumentale rispetto all’interesse finale alla compensazione del credito col debito contributivo.

La domanda di condanna dell’I.N.P.S. ad accogliere l’istanza è stata invece dichiarata irricevibile. Il provvedimento notificato il 30 aprile 2021, che quantificava le ore e l’importo, non fu tempestivamente impugnato, pur recando l’indicazione del termine e dell’autorità. Il successivo atto dell’8 maggio 2021 aveva natura meramente confermativa, sicché il rapporto restava regolato dal provvedimento rimasto inoppugnato. La domanda è quindi tardiva ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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