Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Veneto n. 1245 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse al ricorso, quale condizione dell’azione, non deve sussistere soltanto al momento della proposizione del gravame, ma deve persistere, con caratteri di concretezza e attualità, fino al momento della decisione. Il venir meno, in corso di causa, dell’utilità pratica ritraibile dall’eventuale accoglimento determina l’improcedibilità del ricorso. Incombe sulla parte ricorrente l’onere di allegare e dimostrare la persistenza dell’interesse, non potendo il giudice amministrativo supplire a tale carenza né ricercare d’ufficio possibili utilità residue. La cessazione dell’attività economica oggetto del provvedimento impugnato, non accompagnata da specifiche allegazioni difensive, fa venir meno l’interesse e comporta la definizione in rito, con assorbimento del merito.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale, gestore di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ha presentato al SUAP comunale una SCIA per l’apertura dell’esercizio e per l’installazione degli apparecchi da gioco, allegando la documentazione sulla continuità della gestione attraverso una catena di cessioni del contratto di connessione degli apparecchi. Il Comune ha avviato un procedimento finalizzato al rigetto parziale della SCIA, contestando la mancata dimostrazione della preesistenza degli apparecchi, e ha poi disposto il divieto di prosecuzione dell’attività, qualificando quella del ricorrente come nuova apertura e non come continuazione per subingresso, con conseguente applicazione delle distanze dai luoghi sensibili previste dalla L.R. Veneto n. 38/2019.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la violazione dell’art. 7, comma 6, della L.R. Veneto n. 38/2019 e della d.G.R. n. 2006 del 30 dicembre 2019, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 19 della L. n. 241/1990, per l’adozione del provvedimento oltre il termine di sessanta giorni e per l’omessa valutazione della possibilità di conformare l’attività alla normativa. Il Comune, costituitosi, ha eccepito in rito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente comunicato la cessazione dell’attività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e la ritiene fondata. Richiama il principio consolidato secondo cui l’interesse al ricorso, quale condizione dell’azione, deve sussistere al momento della proposizione e persistere fino alla decisione, assumendo i caratteri della concretezza e dell’attualità.
Ne consegue che il venir meno, in corso di causa, dell’utilità pratica ritraibile dall’eventuale accoglimento del gravame determina l’improcedibilità. Nel caso di specie risulta pacifico in atti che il ricorrente abbia comunicato la cessazione dell’attività di pubblico esercizio cui si riferisce il provvedimento impugnato.
Tale circostanza è idonea, di per sé, a far venir meno l’interesse attuale all’annullamento degli atti gravati: l’eventuale accoglimento del ricorso non sarebbe suscettibile di arrecare alcun concreto vantaggio al ricorrente, ormai estraneo all’esercizio dell’attività economica oggetto di causa.
Il Collegio sottolinea che, a fronte dell’eccezione, la parte ricorrente si è limitata a chiedere il passaggio in decisione e a richiamare integralmente le difese del ricorso introduttivo, senza fornire alcuna specifica deduzione sulla perdurante sussistenza di un interesse concreto ed attuale. Ribadisce quindi che incombe sulla parte ricorrente l’onere di allegare e dimostrare la persistenza dell’interesse, non potendo il giudice amministrativo supplire a tale carenza né ricercare d’ufficio possibili utilità residue.
L’assenza di specifiche allegazioni, a fronte della documentata cessazione dell’attività, impedisce di ravvisare un’utilità concreta e attuale. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della definizione in rito.
Nota della Redazione
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