Contributi previdenziali inderogabili per transazione: indennità di prepensionamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13432 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La contribuzione relativa all’indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano per l’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 6 della l.r. Sicilia n. 42 del 1975, posta dall’art. 4 della medesima legge a carico della Regione — alla quale è subentrata la società R.E.S.A.I.S. s.p.a. — costituisce contribuzione obbligatoria di fonte legale, con finalità assistenziale, ed è soggetta all’applicazione dell’art. 2115, comma 3, cod. civ. Ne consegue che essa non può essere oggetto di valide transazioni ai sensi dell’art. 2113, ultimo comma, cod. civ., ammissibili solo per contribuzioni il cui versamento ha origine negoziale. Gli atti di disposizione ex art. 2113 cod. civ. possono attenere alle mere conseguenze patrimoniali del mancato o irregolare versamento, non già all’obbligo in sé gravante sul soggetto obbligato, che non viene meno per effetto di pattuizioni tra datore e lavoratore, travolte dalla nullità e inoperanti verso l’ente previdenziale.
Il Fatto
Il lavoratore chiedeva che la base di calcolo dei contributi dovuti, per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, fosse determinata sull’importo dell’indennità mensile di prepensionamento effettivamente liquidatagli. Domandava altresì la condanna della società al versamento dei contributi così determinati e dell’I.N.P.S. alla regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva, con riliquidazione del trattamento pensionistico.
Il Tribunale rigettava la domanda per intervenuta prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva. La Corte d’appello, pur riconoscendo l’esistenza di un atto interruttivo e dunque la non decadenza dal termine, respingeva il gravame nel merito: qualificava la contribuzione come volontaria e quindi disponibile, richiamando la transazione intervenuta tra le parti davanti all’ufficio provinciale del lavoro, con la quale il lavoratore aveva rinunciato a ogni pretesa creditoria. Di qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono ritenuti fondati, con assorbimento del quarto. La Corte muove dalla giurisprudenza propria richiamata — Cass. nn. 3184/19, 2939/19 e nn. 18365-18371/20 — secondo cui la contribuzione in questione, proprio perché di fonte legale e con finalità assistenziale, ricade nell’ambito dell’art. 2115, comma 3, cod. civ.
Il Collegio esclude che la vicenda possa ricondursi a un fenomeno negoziale. Attraverso il rinvio operativo allo schema della prosecuzione volontaria, si realizza una ipotesi peculiare di assunzione pubblica dell’onere contributivo, scaturente dalla scelta della Regione Siciliana di dismettere l’attività mineraria. Rilevano, in tal senso, l’art. 14 dello Statuto Siciliano, che riconosce la competenza legislativa esclusiva regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale, e l’art. 17 del medesimo Statuto, entro i limiti dei principi generali della legislazione statale e dei minimi stabiliti dalle leggi dello Stato.
La natura di obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenziale, totalmente generata dalla legge, colloca il diritto del lavoratore nel complesso dei diritti previdenziali tutelati dall’art. 38 Cost., distinti da quelli retributivi correlati al rapporto di lavoro. Ne deriva che l’obbligazione, in sé considerata, non rientra nel patrimonio personale dell’ex lavoratore, il quale non può disporne con atti transattivi di alcun genere.
La sentenza impugnata omette inoltre di considerare, in linea con Cass. n. 6221 del 2009 e Cass. n. 2483 del 1971, che gli atti di disposizione soggetti all’art. 2113 cod. civ. attengono alle sole conseguenze patrimoniali del mancato o irregolare versamento, non all’obbligo gravante sul soggetto obbligato. Quest’ultimo non può venir meno per pattuizioni tra datore e lavoratore, essendo queste travolte dalla nullità ex art. 2115, comma 3, cod. civ. e inoperanti verso l’ente previdenziale. La sentenza è dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, per l’esame della domanda alla luce dei principi esposti.
Nota della Redazione
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